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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27107/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, nel confermare la condanna per appropriazione indebita, aveva ritenuto inammissibile l'atto di appello per genericità dei motivi, in violazione dell'art. 581 c.p.p. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione a tale declaratoria di inammissibilità. Nel testo si dà atto anche dell'intervento della Corte costituzionale sull'art. 646 c.p., ma si precisa che esso non incide sul caso concreto perché la pena inflitta è stata determinata secondo il diverso trattamento sanzionatorio vigente al tempo del fatto, consumato tra il 2015 e il 2017.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo, osservando che la sentenza impugnata aveva motivato in modo congruo e non illogico la genericità dell'appello e la sua conseguente inammissibilità ex art. 581 c.p.p. Ha inoltre escluso che la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 646 c.p. determinasse nel caso concreto una pena illegale, poiché la sanzione irrogata era stata commisurata sui limiti edittali previgenti, applicabili al fatto commesso prima della modifica normativa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; ha inoltre escluso la liquidazione delle spese delle parti civili per tardività della richiesta.

Norme richiamate

  • art. 646 c.p.

    pena della reclusione "da due a cinque anni" anziché "fino a cinque anni"

    La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della formulazione introdotta dalla L. 3/2019; nel caso concreto, però, la modifica non produce effetti sulla pena perché il fatto è anteriore e la sanzione è stata applicata secondo la disciplina previgente.

  • art. 581 c.p.p.

    L'atto di appello è stato ritenuto inammissibile per genericità dei motivi, in quanto non conteneva specifiche censure alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01

    È richiamato il principio secondo cui l'appello, come il ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità quando i motivi non esplicitano e argomentano criticamente le ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata, con onere di specificità proporzionato alla specificità della motivazione della sentenza.

Massime di principio

  • L'appello è inammissibile per difetto di specificità quando non contiene rilievi critici espliciti e argomentati rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a base della decisione impugnata.
  • L'onere di specificità dei motivi di impugnazione cresce in proporzione al grado di specificità con cui il provvedimento impugnato ha esposto le proprie ragioni.
  • La sopravvenuta illegittimità costituzionale di una norma incriminatrice o sanzionatoria non rileva, ai fini della pena illegale, quando la sanzione applicata è comunque coerente con la disciplina edittale vigente al tempo del fatto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppropriazione indebitaPena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

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