Cassazione Civile, Ordinanza n. 19226/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un preavviso di iscrizione ipotecaria emesso in relazione a diverse cartelle esattoriali. Il contribuente aveva impugnato l’atto davanti alla commissione tributaria provinciale, ottenendone l’accoglimento; la commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l’appello dell’ente di riscossione. Quest’ultimo ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi, ma il testo della decisione si concentra esclusivamente sulla validità della rappresentanza processuale del ricorrente: il ricorso era stato sottoscritto e presentato da un avvocato del libero foro, senza che risultassero allegati o provati i presupposti che, secondo il quadro normativo e la convenzione richiamata, consentono all’ente di non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nel giudizio di legittimità. In particolare, non risultavano dedotti conflitto di interessi, indisponibilità dell’Avvocatura o adozione della delibera motivata prevista dalla disciplina richiamata. La Corte rileva che, in difetto di tali condizioni, la procura rilasciata al difensore esterno è invalida e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione perché proposto con ministero di un avvocato del libero foro senza la prova dei presupposti richiesti per derogare al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato nel giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre precisato che non vi era luogo a provvedere sulle spese, poiché il contribuente era rimasto intimato, e che non sussisteva l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato nei confronti dell’ente, in quanto amministrazione dello Stato esentata tramite prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 43, quarto comma, r.d. n. 1661 del 1933
La deroga al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato richiede una delibera motivata nei casi previsti; in mancanza di tali presupposti la procura al difensore esterno è invalida.
art. 1, comma 8, d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla L. n. 225 del 2016
È richiamato per il quadro normativo che disciplina la rappresentanza processuale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e il rapporto con l’Avvocatura dello Stato.
art. 4-novies d.l. n. 34 del 2019, conv. con modif. dalla L. n. 58 del 2019
È richiamato per affermare che, nel contenzioso tributario, l’ente deve avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalla convenzione, mentre può ricorrere a difensori esterni solo alle condizioni indicate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, poiché l’ente è equiparato alle amministrazioni dello Stato esentate dal pagamento mediante prenotazione a debito.
Richiamato per escludere l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato nei confronti dell’ente pubblico ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la procura conferita da un ente pubblico a un avvocato del libero foro è invalida se l’ente non allega e non prova i presupposti normativamente richiesti per derogare al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
- Quando la disciplina speciale o una convenzione riservano il patrocinio all’Avvocatura dello Stato per il giudizio di legittimità, la mancanza di conflitto, indisponibilità o delibera motivata determina l’inammissibilità del ricorso per difetto di valida rappresentanza processuale.
- L’esenzione dal pagamento dell’ulteriore contributo unificato si applica alle amministrazioni dello Stato che operano mediante prenotazione a debito.
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