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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21431/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di patteggiamento è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala gli aveva applicato la pena richiesta ex art. 444 c.p.p. per tre contestazioni in materia di indebita percezione o utilizzazione di contributi/agevolazioni, deducendo il vizio di motivazione sulla mancata declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. In sostanza, sosteneva che dagli atti emergessero condizioni per il proscioglimento immediato. La Corte ha però rilevato che, trattandosi di ricorso avverso sentenza di patteggiamento proposto dopo la riforma del 2017, i motivi esperibili sono solo quelli attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; la doglianza proposta non rientrava in tali limiti. Ha inoltre osservato che il giudice di merito aveva comunque dato conto delle risultanze investigative, della correttezza della pena e dell'assenza di condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è soggetto a motivi tassativi: non sono deducibili censure che attengano alla valutazione di merito dell'accusa o al patto negoziale accettato dall'imputato.
  • Il sindacato sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. nella sentenza di patteggiamento richiede la presenza, negli atti o nelle deduzioni delle parti, di concreti elementi che facciano emergere una causa di non punibilità; in difetto, è sufficiente una motivazione anche implicita dell'avvenuta verifica negativa.
  • La natura pattizia del patteggiamento comporta la rinuncia dell'imputato a contestare l'accusa nei limiti del ricorso ordinario, sicché non sono proponibili doglianze che investano direttamente il contenuto dell'accordo raggiunto.
  • Quando il ricorso avverso patteggiamento è proposto per motivi non consentiti dalla legge, la Corte di cassazione può dichiararne l'inammissibilità senza formalità, con le conseguenti statuizioni sulle spese e sulla somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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