Cassazione Penale, Ordinanza n. 16123/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La decisione non riguarda il merito dell’imputazione, ma la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo annotato sul ruolo dell’udienza del 15 gennaio 2026, relativo al ricorso per cassazione già rigettato. Nel dispositivo risultava, per errore, che la parte civile fosse "ammessa al patrocinio a spese dello Stato" e che la liquidazione delle spese fosse da effettuarsi in favore dello Stato ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002. Il difensore della parte civile ha chiesto la correzione, deducendo che la parte civile non era ammessa al patrocinio a spese dello Stato e che la sentenza aveva omesso di provvedere alla distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario, pur essendo stata formulata rituale richiesta. La Corte ha verificato la sussistenza dell’errore materiale e ha ritenuto applicabile, anche nel processo penale, il rimedio della correzione degli errori materiali per l’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., richiamando la giurisprudenza civile e un precedente penale conforme.
La decisione
La Corte ha disposto la correzione dell’errore materiale nel dispositivo annotato sul ruolo dell’udienza del 15/1/2026 relativo al ricorso R.G. 36561/2025. Ha stabilito che il testo erroneo sulla ammissione al patrocinio a spese dello Stato e sul pagamento in favore dello Stato deve essere sostituito con la formulazione corretta: condanna al pagamento di euro 4500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Ha demandato alla cancelleria i relativi adempimenti di annotazione.
Norme richiamate
Richiamato nel testo erroneo del dispositivo per la liquidazione delle spese a favore dello Stato; la Corte ha corretto tale riferimento perché la parte civile non era ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Richiamato nel testo erroneo del dispositivo in relazione al pagamento in favore dello Stato; la Corte ha ritenuto che tale indicazione fosse frutto di errore materiale.
La richiesta di distrazione delle spese del difensore della parte vittoriosa, se omessa, può essere fatta valere con il procedimento di correzione degli errori materiali; il principio viene ritenuto applicabile anche nel processo penale in assenza di disciplina contraria.
Indicato, insieme all’art. 288 c.p.c., come base del procedimento di correzione degli errori materiali nel processo civile, principio esteso in via analogica alla decisione penale.
Richiamato come norma del procedimento di correzione degli errori materiali nel processo civile, assunto quale modello applicabile anche al processo penale per l’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese.
Citato per evidenziare che il rimedio della correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione in sede civile; il principio è richiamato per analogia.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte vittoriosa integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione, non un vizio da far valere con ordinari mezzi di impugnazione.
- La richiesta di distrazione delle spese non costituisce una domanda autonoma nei confronti della parte condannata al pagamento, ma una statuizione accessoria che può essere integrata o rettificata con il rimedio della correzione.
- In mancanza di una disciplina espressa di segno contrario, i principi elaborati in sede civile in tema di correzione degli errori materiali possono essere applicati anche nel processo penale per rimediare all’omissione sulla distrazione delle spese.
- Quando il dispositivo contiene un riferimento erroneo al patrocinio a spese dello Stato e la parte civile non risulta ammessa a tale beneficio, la correzione può sostituire il testo con la corretta liquidazione delle spese e la loro distrazione al procuratore antistatario.
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