Cassazione Civile, Ordinanza n. 28346/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso dell'IRAP versata da un avvocato per gli anni d'imposta 2010, 2011 e 2012. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello del professionista, ritenendo sussistente il requisito dell'autonoma organizzazione sulla base del dato che le spese sostenute incidevano per circa il 40% dei ricavi, considerato indice di oggettiva rilevanza. Il ricorrente ha dedotto in cassazione la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 446 del 1997, sostenendo che la CTR avesse erroneamente desunto l'autonoma organizzazione dal solo rapporto quantitativo tra costi e ricavi, senza esaminare la natura delle singole voci di spesa e senza verificare se vi fossero beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o lavoro altrui non occasionale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo perché il giudice d'appello aveva applicato un criterio non corretto, fondato sul mero valore assoluto delle spese e sulla loro incidenza percentuale sui ricavi, senza procedere alla necessaria analisi delle singole voci di costo e del concreto apporto organizzativo. Richiamando la giurisprudenza consolidata, la Corte ha ribadito che l'autonoma organizzazione ai fini IRAP richiede che il professionista sia responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui oltre mansioni meramente esecutive. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato solo per la proposta del relatore e per la regolare instaurazione del contraddittorio in camera di consiglio
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997
indicato come norma che individua il presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP
art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 446 del 1997
richiamato dal ricorrente quale norma sull'assoggettamento all'IRAP delle attività professionali
citato solo per la comparizione in giudizio di persona dell'avvocato ricorrente
Massime di principio
- Ai fini dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione non può essere desunto automaticamente dall'ammontare complessivo dei compensi o dei costi, né dal loro rapporto percentuale, perché tali dati da soli non descrivono il modo concreto in cui l'attività professionale è esercitata.
- Per accertare l'autonoma organizzazione occorre verificare, in concreto, se il professionista sia responsabile dell'organizzazione e se impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui non occasionale oltre mansioni meramente esecutive.
- Spese elevate o compensi corrisposti a terzi possono essere fiscalmente neutri rispetto al presupposto IRAP quando siano riferibili a costi personali dell'attività o a prestazioni strettamente connesse all'esercizio professionale, senza incremento dell'apparato organizzativo.
- Il giudice di merito deve valutare analiticamente le singole voci di spesa e non può fondare il giudizio sull'autonoma organizzazione su un criterio meramente quantitativo o presuntivo sganciato dalla natura dei costi.
- Anche l'impiego di beni strumentali costosi o la collaborazione di terzi non basta, di per sé, a integrare il presupposto impositivo: occorre verificare se tali elementi costituiscano un fattore aggiuntivo o moltiplicativo della prestazione professionale, oppure siano semplicemente asserviti ad essa.
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