Cassazione Civile, Ordinanza n. 36135/2023 del 28/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia riguarda un rapporto di subappalto per opere eseguite nell'ambito di un appalto. In primo grado il tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dal consorzio, ma aveva poi condannato la società al pagamento del corrispettivo; in appello la corte territoriale, esclusi alcuni documenti acquisiti dal CTU in modo ritenuto irregolare, aveva rideterminato il credito residuo in un importo minore. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo di avere eccepito che nulla fosse dovuto perché il saldo sarebbe stato esigibile solo dopo il collaudo, e che il consorzio non avesse provato il collaudo; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamentando che la corte d'appello avesse liquidato il credito senza considerare la conferma d'ordine del 30 marzo 2004 e le modalità di pagamento pattuite, oltre a sostenere che la motivazione fosse apparente o incomprensibile e che il credito fosse stato calcolato erroneamente includendo opere non riferibili al contratto tra le parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la questione del collaudo era stata già decisa in primo grado con accertamento positivo e, non essendo stata proposta una specifica censura in appello, non poteva essere riesaminata dal giudice di secondo grado; la semplice riproposizione nelle conclusioni non bastava a devolvere la questione. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che la motivazione della sentenza impugnata non era né mancante né apparente, poiché la corte d'appello aveva spiegato il proprio calcolo valorizzando la non contestazione dell'importo determinato in primo grado e detraendo quanto già pagato; le doglianze della ricorrente miravano solo a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia non è fondata quando la questione dedotta non sia stata devoluta validamente in appello con specifico motivo di impugnazione, specie se già decisa dal primo giudice.
L'appello deve contenere una parte argomentativa che confuti le ragioni della decisione impugnata; la mera riproposizione della questione nelle conclusioni non basta a devolvere al giudice di secondo grado una questione già decisa.
La presunzione di rinuncia riguarda le eccezioni non esaminate e riproposte; non può essere invocata per questioni già decise che richiedono specifica censura in appello.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
Il vizio di motivazione che determina nullità ricorre solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, non quando si contesti soltanto la ricostruzione dei fatti.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione, ma la Corte ha escluso il vizio.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È stato invocato per la dedotta violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta in sostanza diretta a ottenere una diversa valutazione del merito.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Può essere utilizzato per far valere nullità della sentenza, ma non quando la motivazione sia semplicemente non condivisa dalla parte.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Dopo la riforma del 2012 non consente più di dedurre insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il sindacato di legittimità resta limitato al minimo costituzionale.
art. 111 Cost., comma 6
La sentenza è nulla per vizio di motivazione solo se manca la motivazione o questa è meramente apparente o incomprensibile.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, una questione già decisa dal primo giudice può essere devoluta al secondo giudice solo mediante uno specifico motivo di censura che ne contesti le ragioni, non essendo sufficiente la mera riproposizione della questione nelle conclusioni dell'atto di appello.
- L'appello, a pena di inammissibilità, deve contenere sia la parte volitiva sia la parte argomentativa, cioè una critica puntuale alle rationes decidendi della sentenza impugnata.
- Il vizio di omessa pronuncia o di motivazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata abbia comunque esposto una ragione giustificativa della decisione.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al solo minimo costituzionale: è censurabile solo la motivazione mancante, meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.
- La deduzione secondo cui il giudice di merito abbia male valutato documenti, contabilità o accordi negoziali non integra di per sé un vizio di motivazione denunciabile in cassazione, se la censura mira soltanto a una diversa ricostruzione del fatto.
- Quando il giudice di appello esclude documenti acquisiti irritualmente dal consulente tecnico, il riesame del credito deve comunque muovere dai dati rimasti validamente acquisiti e dalle contestazioni effettivamente proposte nel processo.
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