Cassazione Civile, Ordinanza n. 24005/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia originava da un'azione risarcitoria proposta dal fallimento nei confronti dell'ex amministratore della società fallita, ritenuto responsabile dei danni cagionati alla società e ai creditori nell'esercizio della carica. Il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda e condannato il convenuto al pagamento di € 158.025,09 oltre interessi. La Corte d'Appello di Napoli aveva poi rigettato l'appello dell'amministratore. Avverso tale decisione l'ex amministratore proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi; il fallimento resisteva con controricorso. Prima della decisione, il ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente, cui aderiva il curatore del fallimento controricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, a cui aveva aderito il curatore del fallimento controricorrente, e ha dichiarato estinto il processo di cassazione ex art. 391, comma 1, c.p.c. Non ha pronunciato sulle spese, rilevando che l'adesione alla rinuncia precludeva la statuizione sulle spese di lite e che le parti avevano comunque convenuto per la compensazione. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato in caso di estinzione per rinuncia.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, quando accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia esclude l'obbligo della parte impugnante di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte resistente, comporta l'estinzione del giudizio senza necessità di esame dei motivi di impugnazione.
- Quando il processo di cassazione si estingue per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese di lite se le parti hanno convenuto la compensazione o comunque l'adesione alla rinuncia impedisce una statuizione sulle spese.
- L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia non integra il presupposto per il raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnante non vittorioso.
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