Cassazione Penale, Ordinanza n. 29287/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre contro la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha dichiarato inammissibile per aspecificità l'appello avverso la condanna emessa dal Tribunale di Padova per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Nel ricorso si deducono tre censure: 1) violazione di legge processuale e vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto inammissibile il motivo di appello volto a ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., benché nell'atto vi fosse comunque una critica individuabile al provvedimento; 2) violazione di legge perché la declaratoria di inammissibilità avrebbe leso il diritto di difesa e il diritto al doppio grado di giudizio; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere considerato che la pretesa genericità dell'appello andava letta alla luce della asserita insufficiente specificità della sentenza di primo grado sul mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha rilevato che, dalla lettura dell'atto di appello e della sentenza di primo grado, emergeva con evidenza che l'impugnazione non era riferita al provvedimento realmente emesso dal Tribunale di Padova: vi erano richiami a un diverso ufficio giudiziario, a stralci motivazionali non corrispondenti e a questioni diverse da quelle decise in primo grado, incluse contestazioni su attenuanti generiche in realtà già riconosciute. Ne è derivato che l'appello era totalmente privo di specificità rispetto alla sentenza impugnata, anche con riguardo alle ragioni del diniego della particolare tenuità del fatto. La Corte ha quindi ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità de plano dell'appello e, conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
indicato come reato oggetto della condanna di primo grado, ma non oggetto di specifica analisi nel merito da parte della Corte di cassazione
richiamato come causa di non punibilità invocata in appello e nel ricorso; la Corte rileva che il motivo di appello su tale punto era comunque privo di specificità rispetto alla sentenza impugnata
la declaratoria di inammissibilità dell'appello è ricondotta alla sua palese genericità/aspecificità rispetto al provvedimento impugnato
base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- L'impugnazione è inammissibile quando, confrontata con il provvedimento impugnato, risulti manifestamente aspecifica perché riferita a una diversa pronuncia, a diversi passaggi motivazionali o a questioni non pertinenti al caso deciso.
- La specificità dell'atto di appello richiede una critica effettivamente correlata alla sentenza di primo grado; non basta evocare in astratto la censura se il contenuto dell'atto dimostra che non vi è corrispondenza con la decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità per aspecificità può essere adottata de plano quando il difetto emerge in modo palese dalla lettura comparata dell'atto di appello e della sentenza appellata.
- La deduzione della lesione del diritto di difesa o del doppio grado di giudizio non supera l'inammissibilità quando l'impugnazione sia priva, in concreto, dei requisiti minimi di specificità.
- La valutazione della specificità dell'appello va compiuta anche alla luce della motivazione della sentenza di primo grado: se la decisione è puntuale e l'atto di gravame non si confronta con essa, l'impugnazione è inammissibile.
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