Cassazione Penale, Sentenza n. 34677/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge (art. 157 c.p.) per mancata declaratoria della prescrizione. Il ricorrente deduce che il reato di invasione di terreni o edifici si è consumato con la prima sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia il 27/02/2015 (poi annullata per mancata sottoscrizione dell'estensore) e che, pertanto, il termine prescrizionale di sei anni doveva decorrere da tale data.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata della Corte d'Appello di Bari perché il reato è estinto per prescrizione. I giudici hanno ritenuto che l'invasione di cui all'art. 633 c.p. abbia natura permanente e che, avendo la prima sentenza di condanna avuto lettura del dispositivo il 27/02/2015, quella data segna la consumazione del reato e l'inizio del termine prescrizionale di sei anni (art. 157 c.p.). La nullità della prima sentenza per mancata sottoscrizione è qualificata come nullità relativa che non cancella gli effetti penali già prodotti (consumazione del reato); conseguentemente, alla data della decisione impugnata il termine di prescrizione era già decorso e il reato si era estinto.
Norme richiamate
L'invasione di terreni o edifici è qualificata come reato di natura permanente: il termine di prescrizione decorre dalla cessazione dell'occupazione o dalla pronuncia della sentenza di condanna; la prosecuzione dell'occupazione dopo la condanna integra una nuova fattispecie.
Norma collegata al tipo di reato per cui è stata elevata l'accusa; richiamata nel capo di imputazione confermato in primo e secondo grado.
Stabilisce il termine prescrizionale applicabile (sei anni per il reato in questione); la Corte ha ritenuto che il termine decorra dalla data della prima sentenza di condanna (27/02/2015) e che, in assenza di cause di sospensione, il termine fosse decorso alla data della decisione impugnata.
art. 546, comma terzo, cod. proc. pen.
La mancata sottoscrizione della sentenza da parte del giudice determina una nullità relativa del documento sentenza; tale nullità è sanabile con la rinnovazione o nuova redazione del documento sentenza, senza cancellare gli effetti decisionali sostanziali già prodotti (ad es. consumazione del reato).
Regola il decorso dei termini di impugnazione dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza-documento redatta e sottoscritta; richiamata per spiegare gli effetti procedurali della rinnovazione della sentenza-documento.
Massime di principio
- Nei reati permanenti (come l'invasione di immobili) la prescrizione decorre dalla cessazione dell'occupazione; se la condanna è pronunciata mentre l'occupazione persiste, la protrazione può costituire nuova fattispecie.
- La pronuncia di una sentenza con lettura del dispositivo produce effetti penali (tra cui la consumazione del reato) anche se successivamente il documento sentenza viene annullato per mancata sottoscrizione: tale mancanza configura una nullità relativa del documento, sanabile con la nuova redazione.
- L'annullamento della sentenza-documento per vizi formali non cancella automaticamente il decorso della prescrizione già iniziato in ragione della prima pronuncia che ha reso manifesto il compimento del reato.
- In presenza di una prima sentenza di condanna poi annullata per vizi formali di redazione, per valutare la prescrizione occorre verificare se vi sia stata effettiva interruzione o causa di sospensione del termine; in assenza, il termine continua a decorrere dalla data in cui il reato si è consumato o dalla data della prima condanna.
- Chi impugna con motivo di prescrizione deve documentare correttamente la data di consumazione e l'eventuale esistenza di cause interruptive o sospensive del termine prescrizionale.
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