Cassazione Penale, Ordinanza n. 37596/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo tutti i motivi privi di specificità e, per il terzo, anche manifestamente infondati. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Milano aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta da operazioni dolose. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: 1) insussistenza del reato, sostenendo che le operazioni dolose causative del fallimento non fossero a lui addebitabili; 2) omessa valutazione delle dichiarazioni rese dall'amministratore reale e del rito alternativo richiesto; 3) eccessiva onerosità del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi riproducevano sostanzialmente le doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; il secondo motivo era inoltre generico quanto all'indicazione dei capi o punti censurati; il terzo era non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito se sorretta da congrua motivazione ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso, desumibile anche dall'assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione, comporta l'inammissibilità del ricorso.
La graduazione della pena deve essere effettuata dal giudice di merito nell'esercizio della sua discrezionalità, con riferimento agli elementi ritenuti rilevanti.
La determinazione concreta della pena deve essere sorretta da valutazione degli elementi indicati dalla norma e da motivazione congrua.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già sollevate in appello non è sufficiente.
- La mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione integra difetto di specificità e determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- Le censure sulla quantificazione della pena non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito in sede di legittimità, poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito se esercitata secondo gli artt. 132 e 133 c.p.
- In cassazione sono inammissibili doglianze generiche che non indichino in modo chiaro i capi o i punti della decisione oggetto di impugnazione.
Come è indicizzato
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