Cassazione Civile, Ordinanza n. 27623/2024 del 24/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 27.11.2011 al 31.12.2012. La lavoratrice aveva visto respinto in primo grado il proprio ricorso e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione la parte soccombente ha proposto personalmente ricorso, senza notificarlo e senza che l'atto fosse sottoscritto da un avvocato iscritto nell'albo speciale e munito di procura speciale. Successivamente, tramite difensore munito di procura, ha depositato una memoria chiedendo la rimessione in termini per la notificazione dell'originario ricorso e la fissazione dell'udienza di discussione. Il Consigliere delegato aveva già rilevato la tardività del ricorso e la mancanza di valida procura; la ricorrente ha cercato di invocare una sanatoria ex art. 182 c.p.c. mediante la procura allegata alla memoria, ma la Corte ha escluso che tale rimedio fosse utilizzabile nel giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dalla parte e quindi privo del requisito di ammissibilità previsto dall'art. 365 c.p.c., che richiede la sottoscrizione di un avvocato iscritto nell'apposito albo con procura speciale. Ha escluso che la successiva procura allegata alla memoria potesse sanare il vizio ai sensi dell'art. 182 c.p.c., richiamando la giurisprudenza secondo cui nel giudizio di cassazione non è consentita la rinnovazione della procura speciale mancante. La pronuncia ha inoltre condannato la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di attività difensiva della società intimata.
Norme richiamate
"sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale"
Il ricorso per cassazione è inammissibile se non è sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e munito di procura speciale; la procura deve esistere prima della proposizione del ricorso.
L'obbligo di indicare la procura nel ricorso conferma che la procura speciale deve preesistere al ricorso e non può essere successivamente formata per sanare il difetto originario.
La norma sulla regolarizzazione del difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione non è applicabile in modo da sanare la mancanza originaria della procura speciale nel giudizio di cassazione.
Il procedimento accelerato è stato applicato; la decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione anticipata.
All'esito della memoria difensiva è stato instaurato il procedimento in camera di consiglio ai sensi di tale norma.
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata applicata la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile se è sottoscritto personalmente dalla parte anziché da un avvocato iscritto nell'albo speciale munito di procura speciale.
- La procura speciale per proporre ricorso per cassazione deve esistere al momento della proposizione del ricorso; non è sanabile successivamente mediante deposito di una procura con memoria difensiva.
- L'istituto della regolarizzazione ex art. 182 c.p.c. non consente di rimediare al difetto originario della procura speciale nel ricorso per cassazione, poiché il vizio attiene a un requisito di ammissibilità e non a una semplice nullità.
- Quando il ricorso viene definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., può trovare applicazione la condanna prevista dall'art. 96, comma 4, c.p.c., oltre agli effetti sul contributo unificato.
Come è indicizzato
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