Cassazione Civile, Ordinanza n. 15355/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda cartelle esattoriali emesse per la riscossione di sanzioni pecuniarie e interessi relativi alla tassa di deposito dei rifiuti in discarica per gli anni 1996-2001. In primo grado i ricorsi del Consorzio erano stati accolti per mancata notifica degli atti presupposti. In appello, la CTR aveva accolto gli appelli della Regione, ritenendo che le doglianze non investissero vizi propri delle cartelle ma solo gli atti presupposti, che risultavano comunque notificati e divenuti definitivi; aveva inoltre respinto l’eccezione di prescrizione e affermato la legittimità della pretesa tributaria. Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio ex art. 33 d.lgs. 546/1992, perché il giudizio d’appello era stato trattato in pubblica udienza su istanza della Regione senza notifica dell’istanza al Consorzio, assente alla discussione; 2) violazione dell’art. 1, comma 163, l. 296/2006 per avere la CTR escluso la prescrizione, nonostante gli avvisi di accertamento fossero divenuti definitivi nel 2003 e le cartelle fossero state emesse nel 2007.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso per cassazione, applicando la sospensione straordinaria dei termini prevista dall’art. 6, comma 11, d.l. 119/2018, e ha poi accolto il primo motivo. Ha affermato che, nel processo tributario, la richiesta di discussione in pubblica udienza deve essere notificata alle parti costituite e che la mancata notifica all’altra parte, unita alla sua assenza in udienza, comporta lesione del diritto di difesa e nullità della sentenza. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
versione antecedente le modifiche introdotte con l’art. 46, comma 17, della legge 69/09
Per i giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009 si applica il termine lungo annuale per impugnare le sentenze non notificate.
art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018
conv. nella legge 136/2018
Per le controversie tributarie definibili ai sensi della norma, pendenti anche in cassazione o in sede di rinvio, i termini d’impugnazione sono sospesi per nove mesi se scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019; la sospensione non si cumula con quella feriale.
La richiesta di trattazione in pubblica udienza deve essere notificata alle parti costituite; il mero deposito dell’istanza non è sufficiente.
art. 32, comma 2, d.lgs. 546/1992
Individua il termine entro cui la richiesta di pubblica udienza può essere proposta anche nelle memorie successive.
art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per censurare la pretesa violazione della disciplina sulla prescrizione.
art. 1, comma 163, legge n. 296/2006
È richiamato dal ricorrente come norma sulla formazione/definitività della pretesa e sul decorso del termine prescrizionale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la richiesta di trattazione in pubblica udienza deve essere portata a conoscenza delle altre parti costituite mediante rituale notificazione; il solo deposito dell’istanza non basta a instaurare correttamente il contraddittorio sulla forma di trattazione.
- La mancata notifica dell’istanza di pubblica udienza, quando la causa venga comunque discussa in assenza della controparte non avvisata, integra una lesione del diritto di difesa e determina la nullità della sentenza.
- La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista dall’art. 6, comma 11, d.l. 119/2018 si applica anche al giudizio di cassazione e al rinvio, ma non è cumulabile con la sospensione feriale.
- Per stabilire la tempestività del ricorso per cassazione occorre individuare correttamente il regime temporale applicabile al processo e verificare l’effetto delle eventuali sospensioni dei termini.
- Quando viene accolto un motivo processuale assorbente che determina la cassazione con rinvio, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti e non richiedono esame nel merito.
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