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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28285/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da una lunga collaborazione professionale tra un operatore audiovisivo e la società radiotelevisiva pubblica, nel corso della quale il primo avrebbe realizzato migliaia di servizi e montaggi poi trasmessi senza indicazione del suo nome quale autore. In primo grado e poi in appello erano state proposte anche domande relative all’occupazione di locali e ai costi di adeguamento del laboratorio, ma nel giudizio di legittimità il ricorso è rimasto concentrato sulla sola questione del danno da violazione del diritto morale d’autore. I ricorrenti censurano la sentenza di rinvio che, pur a fronte di un precedente annullamento della Cassazione con principio favorevole alla prova presuntiva e alla liquidazione equitativa, ha nuovamente negato il risarcimento. Con i primi motivi deducono violazione dell’art. 384 c.p.c. per mancato rispetto del decisum di rinvio, violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere ritenuto non contestato il mancato inserimento del nome, e violazione degli artt. 1226, 2056, 2727 e 2729 c.c. per non avere valorizzato presunzioni e perdita di chance, nonché omesso esame di un fatto decisivo. Con i restanti motivi contestano il regolamento delle spese nei vari gradi, sostenendo che la Corte di rinvio abbia statuito oltre i limiti delle censure e abbia posto a loro carico spese già definite o comunque non dovute in quel modo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi di ricorso e infondati gli altri sei, confermando la sentenza della Corte d’appello di Genova in sede di rinvio. Ha ritenuto che il giudice di rinvio non avesse violato il principio di diritto precedentemente enunciato, poiché aveva verificato l’assenza di elementi presuntivi sufficienti a dimostrare un danno patrimoniale effettivo; ha altresì escluso la violazione dell’art. 115 c.p.c., osservando che le contestazioni richiamate non incidevano sulla ratio decidendi. Quanto alla quantificazione, la Corte ha ribadito che la liquidazione equitativa richiede pur sempre un nucleo di prova dell’esistenza del danno e non può basarsi su mere ipotesi astratte di perdita di occasioni di guadagno, prive di riferimenti concreti al giro d’affari o a un decremento economico. I motivi sulle spese sono stati respinti perché il giudice di rinvio deve regolare le spese dell’intero processo alla luce dell’esito globale della lite, travolte le precedenti statuizioni dal giudizio rescissorio-cassatorio. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2577 c.c.

    richiamato come fonte del diritto morale d’autore, inteso come diritto a rivendicare e far conoscere la paternità dell’opera, non trasferibile

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa presuppone comunque elementi idonei a dimostrare l’esistenza del danno e non può fondarsi su mere ipotesi

  • art. 2056 c.c.

    richiamato come norma di rinvio ai criteri di liquidazione del danno extracontrattuale, in combinazione con l’art. 1226 c.c.

  • art. 2059 c.c.

    indicato come limite proprio del danno non patrimoniale, non decisivo per escludere la risarcibilità del danno patrimoniale

  • art. 384 c.p.c.

    il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma conserva il potere di valutare i fatti nei limiti del dictum rescindente

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare l’utilizzo di fatti asseritamente non contestati; la Corte ha escluso che ciò incidesse sulla decisione

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato dalla parte per sostenere tardività di una allegazione, ma ritenuto non decisivo

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici come mezzo di prova del danno

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per sostenere la necessità di presunzioni gravi, precise e concordanti

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nel motivo sulle spese, ma non ritenuto violato

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese per sostenere la non impugnazione di un capo di sentenza

  • art. 91 c.p.c.

    base del principio di soccombenza nel regolamento delle spese

  • art. 336 c.p.c.

    richiamato in relazione agli effetti della cassazione sulle statuizioni accessorie, incluse le spese

  • art. 385 c.p.c.

    il giudice di rinvio può e deve provvedere nuovamente sulle spese dell’intero processo alla luce dell’esito finale

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di nullità processuale dedotti in cassazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice deve rispettare il principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma può riesaminare i fatti nei limiti del capo cassato; la violazione sussiste solo quando la decisione si ponga in contrasto effettivo con il dictum rescindente.
  • La liquidazione equitativa del danno non esonera la parte dall’onere di allegare e provare, almeno per presunzioni, l’esistenza di un pregiudizio concreto; non è sufficiente una mera ipotesi astratta di perdita di chance o di vantaggi professionali.
  • Per dimostrare un danno patrimoniale da lesione del diritto morale d’autore, occorrono elementi concreti relativi all’attività svolta, al volume d’affari e a un nesso plausibile tra omissione dell’attribuzione e pregiudizio economico.
  • Le doglianze di legittimità non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove, essendo il controllo della Cassazione limitato alla coerenza giuridica e motivazionale della decisione impugnata.
  • Il giudice di rinvio deve regolare le spese considerando l’esito complessivo della lite, comprensivo delle fasi di merito e di legittimità, perché le precedenti statuizioni sulle spese restano provvisorie fino alla decisione definitiva successiva alla cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteDiritto d'autore
RamiProcesso civileProprietà intellettuale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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