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Sentenza

Sentenza del 15/11/2022 n. 5094 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Successione e donazioni - Liquidazione - Conferimenti in trust tra familiari - Aliquota agevolata - Sussiste - Tempo applicabilità - Attribuzione beni al beneficiario- Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

disputa sull'applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni ai conferimenti effettuati in favore di un trust tra familiari: l'Amministrazione aveva applicato (o sostenuto l'applicabilità di) tassazione al momento dell'atto di costituzione/dotazione del trust o con aliquota piena; i ricorrenti contestavano che tali atti siano fiscalmente neutri e che l'imposta debba essere applicata solo all'eventuale trasferimento finale dei beni al beneficiario

La decisione

la Corte ha affermato il principio che gli atti di istituzione e di dotazione del trust tra familiari non sono tassabili in misura proporzionale come donazioni o successioni; l'imposizione è rinviata al momento dell'effettiva attribuzione dei beni al beneficiario, perché solo allora si realizza un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost. Il giudice di merito, in riassunzione, si è conformato a tale principio: nel caso concreto i conferimenti effettuati dai figli al trust non sono stati assoggettati all'aliquota piena in luogo di quella agevolata, atteso che i conferimenti non erano a favore di un soggetto dotato di capacità giuridica ma incidono sulla posizione patrimoniale dei figli quali beneficiari

Norme richiamate

  • art. 2, commi 47 e 49, lett. a-bis) e c), d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, conv. con mod. dalla l. 24 novembre 2006, n. 286

    art. 2, commi 47, 49, lett. a bis) e c), del d.l. 3 ottobre 2006, n.262, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, l. 24 novembre 2006, n. 286

    le disposizioni disciplinano l'imposta sulle successioni e donazioni; la corte le interpreta nel senso che l'imposizione proporzionale non trova applicazione al mero atto di istituzione o di dotazione del trust, ma si applica al trasferimento finale ai beneficiari

  • art. 53 Cost.

    la Corte ricorre al parametro costituzionale per affermare che solo l'effettiva attribuzione del bene al beneficiario costituisce un 'indice di ricchezza' rilevante per la capacità contributiva e quindi per l'applicazione dell'imposta

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    art. 360, comma 1, n.3) c.p.c.

    riferimento alla norma sul motivo di cassazione per violazione di legge richiamato nella decisione (criticità di diritto esaminata dalla Corte)

  • Cass. sentenza n. 30105/2021

    Cass. sentenza n. 30105/21

    giurisprudenza di riferimento che ha affermato il principio di rinvio dell'imposizione al momento dell'attribuzione dei beni ai beneficiari nei trust tra familiari

Massime di principio

  • L'imposta sulle successioni e donazioni non si applica automaticamente all'atto di costituzione o alla dotazione patrimoniale del trust tra familiari: l'evento tassabile è l'effettiva attribuzione del bene al beneficiario.
  • I conferimenti effettuati 'al trust' vanno valutati in funzione della posizione patrimoniale del beneficiario: se dai conferimenti deriva un'effettiva attribuzione al beneficiario (anche per effetto di patti o previsioni che rendano immediata la disponibilità economica), l'imposizione può scattare al momento di tale effetto concreto.
  • La qualificazione giuridica del trust come patrimonio separato senza personalità giuridica implica che non sia il trust soggetto passivo dell'imposta nella misura proporzionale tipica delle donazioni, ma la rilevanza fiscale ricorre quando il bene si immette nel patrimonio del beneficiario.
  • L'aliquota agevolata prevista per rapporti familiari si applica quando il trasferimento è riconducibile a una donazione/eredità nei confronti dei familiari beneficiari; quindi, in presenza di conferimenti 'in favore' di beneficiari, l'Amministrazione non può sostituire d'ufficio l'aliquota agevolata con quella piena senza dimostrare la natura effettiva dell'operazione.
  • Occorre verificare la natura dei diritti riconosciuti al beneficiario: diritti meramente potenziali o condizionati possono rinviare l'imposizione fino al verificarsi della condizione; diritti già consolidati o immediatamente esercitabili possono invece comportare l'imposizione in misura proporzionale.
  • Documentazione e prova sono essenziali: per opporre l'applicazione dell'imposta in una fase successiva, il contribuente dovrà dimostrare la natura segregata del patrimonio e l'assenza di trasferimento effettivo al beneficiario fino alla distribuzione; l'Amministrazione potrà contestare sulla base degli elementi fattuali che dimostrano la sostanziale attribuzione.
  • Attenzione alle fattispecie atipiche: ogni analisi deve considerare clausole statutarie del trust, patti tra le parti e condotte effettive (gestione, percezione dei frutti, possibilità di revoca) perché possono anticipare o posticipare l'evento impositivo.

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