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Sentenza

Sentenza del 15/11/2022 n. 5121 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Processo tributario - Decadenza e Prescrizione - Atti interruttivi - Misure Cautelari - Fermo Amministrativo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso verteva sulla dichiarata estinzione per prescrizione dei crediti tributari richiesti tramite cartella di pagamento; la questione centrale è se la prescrizione operi d'ufficio o debba essere eccepita dal contribuente impugnando la cartella. Inoltre si contestava l'effetto, in caso di mancata impugnazione, della notifica della cartella sul decorso di un nuovo termine prescrizionale.

La decisione

La decisione ha stabilito che la prescrizione dei crediti tributari non opera automaticamente e deve essere eccepita dal contribuente mediante impugnazione della cartella che contenga pretese già prescritte al momento della notifica. Se la cartella non viene impugnata, dalla sua notifica decorre un nuovo termine prescrizionale pari a quello della pretesa erariale originaria; di conseguenza la mancata impugnazione fa venir meno l'eccezione e legittima l'azione esecutiva dell'ente creditore.

Norme richiamate

  • d.l. 953/82, art. 5 (come modificato dall'art. 3 del d.l. 2/86 conv. in legge 60/86)

    La disciplina richiamata regolamenta il procedimento di riscossione e le modalità di notifica delle cartelle; dall'interpretazione fornita emerge che la prescrizione dei crediti tributari non si applica d'ufficio nel procedimento esecutivo ma costituisce eccezione soggettiva che il contribuente deve sollevare tempestivamente.

  • Cass. 26062/2022

    La giurisprudenza di legittimità conferma il principio che la prescrizione deve essere eccepita dal contribuente tramite impugnazione dell'atto di riscossione e che la notificazione della cartella non impugnata dà avvio a un nuovo termine prescrizionale relativo alla stessa pretesa erariale.

Massime di principio

  • La prescrizione dei crediti tributari è un'eccezione che il contribuente deve attivare: non opera d'ufficio in favore del soggetto tassato.
  • Per far valere la prescrizione è necessario impugnare la cartella esattoriale che contenga pretese già prescritte alla data di notifica; l'azione difensiva va esperita tempestivamente.
  • Se la cartella non viene impugnata, dalla sua notifica decorre un nuovo termine prescrizionale pari a quello della pretesa originaria, con conseguente possibile perdita dell'eccezione da parte del contribuente.
  • In casi simili è fondamentale verificare le date rilevanti (data di maturazione del credito, eventuali atti interruttivi, data di notifica della cartella) e conservare le prove di notifica e di eventuali comunicazioni per poter correttamente calcolare i termini e decidere se impugnare.
  • Le misure cautelari o esecutive (es. fermo amministrativo) conseguenti a una cartella non impugnata possono essere ritenute legittime salvo che il contribuente provi che la pretesa era già prescritta e che la prescrizione sia stata tempestivamente eccepita.

Testo integrale

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