Sentenza del 15/11/2022 n. 5095 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Accertamento - Art. 36 ter, d.P.R. n.600/1973 - Componente di reddito ad efficacia pluriennale - Decadenza rettifica - Art. 43 del d.P.R. n. 600 /1973 - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione della cartella esattoriale emessa dopo controllo formale ex art.36‑ter relativo alla dichiarazione redditi 2014; l'Ufficio ha disconosciuto le spese sostenute negli anni 2010 e 2011 per ristrutturazione finalizzata al risparmio energetico, e la contribuente ha eccepito la decadenza dell'azione accertatrice per i termini prescrizionali relativi alle annualità 2010/2011
La decisione
l'eccezione di decadenza è stata rigettata in entrambi i gradi di merito: la Corte ha ritenuto corretta l'operazione dell'Amministrazione, che ha notificato la cartella entro il termine di notifica valido (entro il 31 dicembre del terzo anno dalla presentazione della dichiarazione relativa al 2014, presentata nel 2015, quindi entro il 31/12/2018). È stata richiamata e applicata la pronuncia delle Sezioni Unite Cass. n.8500/2021 secondo la quale, quando la contestazione riguarda il fatto generatore di un componente di reddito ad efficacia pluriennale, il termine di decadenza va calcolato con riferimento alla dichiarazione nella quale è indicato il singolo rateo (dove il contribuente ha dichiarato la componente), e non al più breve termine relativo al periodo in cui la componente stessa è maturata o è stata iscritta per la prima volta
Norme richiamate
art. 36‑ter, d.P.R. n.600/1973
norma che disciplina il controllo formale delle dichiarazioni e le comunicazioni conseguenti; base giuridica dell'attività istruttoria che ha portato alla notificazione della cartella
art. 43, d.P.R. n.600/1973
disciplinando i termini per la rettifica della dichiarazione, è la norma cui ricondurre il computo del termine di decadenza quando la contestazione riguarda componenti pluriennali; il termine da applicare è quello riferito alla dichiarazione in cui il singolo rateo è indicato
Cass. Sez. Un. Sent. 25/03/2021, n.8500
principio decisivo: per componenti di reddito ad efficacia pluriennale, se la contestazione riguarda il fatto generatore (non il mero errore di calcolo del singolo rateo), il termine di decadenza va calcolato con riferimento alla dichiarazione in cui il rateo è stato indicato e non al periodo di maturazione originaria
Cass. Sent. nn.9993/2018, 2899/2019 (non conformi)
giurisprudenza antecedente o non conforme che assumeva un diverso criterio temporale per la decadenza; segnalate come non coerenti con le Sezioni Unite 8500/2021
Massime di principio
- Quando è contestato un onere o componente a efficacia pluriennale, verificare se la contestazione riguarda il 'fatto generatore' (esistenza, natura, diritto alla detrazione) o solo l'errato computo del singolo rateo: se è il primo caso, il termine di decadenza si applica alla dichiarazione in cui il rateo è stato indicato
- Per i controlli formali ex art.36‑ter la tempestività dell'azione dell'Amministrazione va calcolata rispetto alla data di presentazione della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento (e non automaticamente rispetto all'anno di maturazione della spesa), quindi occorre sempre calcolare i termini partendo dalla data di presentazione della dichiarazione
- Il contribuente deve conservare e produrre la documentazione che dimostri data e natura delle spese pluriennali (fatture, pagamenti, convenzioni, documentazione tecnica) per contrastare contestazioni sul fatto generatore
- In caso di notifica tardiva o dubbia dei termini, sollevare eccezioni di decadenza facendo espresso riferimento alla normativa sui termini di rettifica (art.43 DPR 600/1973) e alla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. n.8500/2021)
- Verificare la data di presentazione della dichiarazione in cui è stato indicato il rateo e la data di ricezione della comunicazione di controllo; il calcolo dei termini può differire a seconda che l'atto impugnato derivi da controllo formale o da altri tipi di accertamento
- Attenzione alla circolare giurisprudenziale: se la controversia è anteriore alle Sezioni Unite o si basa su pronunce non conformi, valutare la strategia processuale e l'izione di eventuali questioni di diritto per ottenere l'applicazione del principio delle Sezioni Unite
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