Sentenza del 15/11/2022 n. 5124 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Contributo unificato - Ampliamento dell'ogetto della conroversia -Debenza - Ricorso aggiuntivo. Nessi di pregiudizialità con il provvedimento originariamente impugnato .- Esenzione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Verifica se, ai fini del contributo unificato previsto dall'art. 13, commi 6‑bis e 6‑bis1 del d.P.R. n. 115/2002, il ricorso aggiuntivo comporta un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia. In particolare si distingue tra: (i) ricorso aggiuntivo che chiede l'annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi, collegati alla causa originaria solo da un nesso di mera connessione fattuale — situazione in cui si sostiene che è dovuto il contributo unificato; e (ii) ricorso aggiuntivo che riguarda atti legati da nessi di pregiudizialità o dipendenza con il provvedimento originario — situazione in cui si sostiene che il ricorso aggiuntivo è esente dal contributo.
La decisione
La decisione precisa i criteri: il contributo unificato è dovuto quando il ricorso aggiuntivo determina un 'considerevole ampliamento' dell'oggetto della controversia, situazione che si verifica se il nuovo ricorso mira all'annullamento di atti autonomamente lesivi e si limita a un collegamento fattuale con l'impugnazione originaria. Viceversa, è esclusa l'obbligatorietà del contributo quando il ricorso aggiuntivo riguarda atti che sono legati al provvedimento originario da un rapporto di pregiudizialità o dipendenza, sicché l'impugnazione rimane funzionalmente connessa e non amplia sostanzialmente l'oggetto del giudizio. La pronuncia richiama il d.P.R. 115/2002, art. 13, commi 6‑bis e 6‑bis1, e la giurisprudenza CJEU (C‑61/2014).
Norme richiamate
d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 6‑bis
Stabilisce l'obbligo del contributo unificato per determinate fattispecie processuali; interpretato in senso dinamico: l'obbligo sussiste se il nuovo atto amplia l'oggetto della controversia oltre la portata del ricorso originario.
d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 6‑bis1
Indica le regole applicabili ai motivi aggiunti; interpretato dalla giurisprudenza come compatibile con l'esenzione quando sussiste un rapporto di pregiudizialità o dipendenza tra gli atti impugnati.
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, C‑61/2014
Richiamata per i principi interpretativi in tema di oneri procedurali e autonomia delle impugnazioni; contribuisce a distinguere le ipotesi di mera connessione fattuale da quelle di effettiva dipendenza/prevedibilità giuridica.
Massime di principio
- Se il motivo aggiunto implica l'annullamento di provvedimenti autonomamente lesivi e non essenziali rispetto all'oggetto originario, il contributo unificato è dovuto perché si configura un ampliamento sostanziale della causa.
- Se il motivo aggiunto riguarda atti che sono giuridicamente pregiudiziali o dipendenti dall'atto originario (rapporto di pregiudizialità), allora il ricorso aggiuntivo è esente dal contributo perché non amplia l'oggetto del giudizio, bensì ne completa l'accertamento.
- Per valutare l'obbligo di pagamento occorre analizzare la natura del nesso tra impugnazioni: una mera connessione fattuale non basta per l'esenzione; è necessario un nesso di dipendenza/prevedibilità giuridica.
- In caso di dubbio sulla sussistenza dell'esenzione, è prudente motivare nel ricorso aggiuntivo la natura pregiudiziale o dipendente degli atti impugnati e, se previsto, chiedere espressamente l'esonero o provvedere al pagamento con riserva.
- Dal punto di vista operativo, prima di presentare motivi aggiunti valutare se sia preferibile impugnare separatamente gli atti autonomi (con pagamento del contributo) oppure includerli nel procedimento originario dimostrando il rapporto di pregiudizialità per evitare l'onere.
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