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Sentenza

Sentenza del 15/11/2022 n. 5084 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Registro, Ipotecarie e Catastali - Avviso di liquidazione Scrittura privata riconoscimento di debito- Enunciazione in atto giudiziario - Tassabilità - sanzioni - Non sussistono.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di liquidazione relativo alla registrazione di una scrittura privata non autenticata (riconoscimento di debito) enunciata in un decreto ingiuntivo trasmesso dalla cancelleria per la registrazione. Questioni poste: se sull'atto debba gravare l'imposta di registro come atto dichiarativo (1% secondo art. 9 Tariffa) e se sia irrogabile la sanzione ex art. 69 d.P.R. n. 131/1986, applicabile agli atti soggetti a registrazione in termine fisso.

La decisione

La Corte ha escluso l'irrogazione della sanzione ex art. 69 d.P.R. n. 131/86, ritenendola applicabile solo agli atti soggetti a registrazione in termine fisso e non alle scritture private non autenticate registrate in caso d'uso enunciate nel provvedimento giudiziario. Ha inoltre affermato che l'atto di ricognizione del debito non costituisce fonte autonoma del credito ma ha funzione meramente dichiarativa; ne consegue l'assoggettamento all'imposta di registro prevista per gli atti dichiarativi (art. 9 della Tariffa) nella misura dell'1% del valore.

Norme richiamate

  • art. 69 d.P.R. n. 131/1986

    La sanzione prevista è applicabile solo agli atti soggetti a registrazione entro termine fisso; non si applica alle scritture private non autenticate registrate in caso d'uso enunciate in provvedimenti giudiziari.

  • art. 9 Tariffa allegata (imposta di registro)

    L'atto di ricognizione del debito è qualificato come atto dichiarativo e assoggettato all'imposta di registro nella misura dell'1% del valore.

  • art. 22 TUIR

    Norma richiamata tra i riferimenti; va interpretata nel contesto dei criteri di tassazione applicabili agli atti e alle dichiarazioni fiscali correlate.

Massime di principio

  • Le scritture private non autenticate che vengono "enunciate" all'interno di un provvedimento giudiziario trasmesso per registrazione (es. decreto ingiuntivo che contiene un riconoscimento di debito) sono considerate registrate in caso d'uso: su di esse grava l'imposta di registro secondo la loro natura sostanziale, ma non le sanzioni previste per omissione di registrazione entro termine fisso.
  • L'atto di ricognizione del debito non crea un nuovo titolo di credito autonomo ma ha natura dichiarativa: pertanto va tassato come atto dichiarativo (aliquota ridotta indicata dalla Tariffa, 1%).
  • È fondamentale distinguere tra atti soggetti a registrazione entro termine fisso (per i quali può scattare la sanzione ex art. 69 DPR 131/86) e atti la cui registrazione è richiesta solo in caso d'uso; la differenza determina l'applicabilità delle sanzioni.
  • In contenziosi analoghi, l'attenzione va posta su: autenticazione della scrittura privata, modalità con cui la scrittura è stata portata all'ufficio di registrazione (direttamente o tramite cancelleria giudiziaria) e sulla qualificazione sostanziale dell'atto (autonomo titolo di credito vs dichiarazione di fatto/rapporto già esistente).
  • Prima di agire, il contribuente dovrebbe verificare se l'atto impugnato è stato impropriamente sanzionato per ritardo di registrazione e, in caso positivo, produrre argomentazione sulla natura dichiarativa dell'atto e sulla registrazione in caso d'uso per ottenere l'esclusione della sanzione.

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