Sentenza del 15/11/2022 n. 1038 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Costi deducibili Assicurazione Vita, Polizze aziendali miste Key Man esclusione della quota di premio di natura finanziaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeParziale accoglimento dell'appello dell'ufficio: il giudice ha ritenuto deducibile solo la quota di premio riferibile alla copertura del rischio morte (la componente assicurativa effettiva). La parte finanziaria della polizza (investimento/rivalutazione garantita) non è stata considerata deducibile e deve essere trattata come componente patrimoniale. Spese compensate.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per disconoscimento della deducibilità dei premi (tot. €150.000) versati per polizze vita 'Key Man' (polizze miste con componente assicurativa e componente finanziaria). L'ufficio sosteneva che la parte prevalente è di natura finanziaria e quindi non deducibile; la società sosteneva l'inerenza dei premi all'attività d'impresa e l'ammissibilità della deduzione.
Norme richiamate
art. 109 TUIR
Deducibilità limitata alle spese inerenti all'attività che concorrono a formare il reddito. Le spese assicurative necessarie a coprire rischi connessi all'attività (es. perdita dell'uomo chiave) sono deducibili, ma solo nella parte effettivamente riconducibile alla copertura del rischio demografico.
Cassazione, sent. n. 6319/2019
Nei contratti vita 'unit linked' o misti, anche se prevale la componente finanziaria, la parte qualificata come assicurativa deve effettivamente trasferire il rischio demografico. Il giudice di merito deve valutare l'entità della copertura in relazione all'ammontare del premio, all'orizzonte temporale e alla tipologia d'investimento, verificando che la componente assicurativa non sia talmente irrisoria da vanificare l'equilibrio delle prestazioni.
artt. 1882 e ss. c.c.
Disciplina contrattuale dell'assicurazione: la causa assicurativa è il trasferimento di un rischio (qui il rischio demografico); nei contratti misti va accertata la presenza concreta del rischio trasferito all'assicuratore.
Codice delle assicurazioni private / disposizioni regolamentari sulle gestioni separate
Richiamate implicitamente per il profilo tecnico: le 'gestioni separate' costituiscono la modalità di investimento della componente finanziaria delle polizze e rendono evidente la distinzione tra la causa assicurativa e la componente di accumulo/ investimento.
Massime di principio
- Per polizze vita 'miste' (key-man o altro) occorre scindere la componente assicurativa (rischio demografico) dalla componente finanziaria (accumulo/investimento); ai fini fiscali è deducibile solo la parte inerente al rischio assicurato.
- Il giudice/amm.ne finanziaria valuta la congruità della copertura assicurativa considerando: ammontare del premio dedicato alla copertura rischio, durata del contratto e tipologia dell'investimento; se la quota rischio è irrisoria rispetto al premio totale, la parte non assicurativa va trattata come investimento patrimoniale.
- Per massimizzare la deducibilità è opportuno che il contraente quantifichi e documenti chiaramente la componente 'rischio' (es. separazione contrattuale dei premi, polizze vita pure o clausole che evidenzino la quota rischio), evitando che la quota assicurativa risulti simbolica rispetto alla componente finanziaria.
- Il capitale liquidato alla società beneficiaria va rilevato fiscalmente come sopravvenienza attiva (reddito d'impresa) e concorre alla tassazione dell'impresa; l'assicurato/persona protetta non è tassata se non è beneficiario.
- Sull'onere della prova: l'ufficio deve fornire elementi gravi, precisi e concordanti per disconoscere l'inerenza; tuttavia, dati contrattuali che mostrino una quota minima di premio per la copertura rischio (es. €4.000 su €150.000) costituiscono argomento pregnante a favore del disconoscimento della parte finanziaria.
- La componente finanziaria delle polizze miste deve essere iscritta nello stato patrimoniale come investimento/attività e non portata tutta in deduzione in un unico esercizio.
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