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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01914/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia riguarda lo scioglimento di una comunione su un fabbricato ad uso produttivo e sulle aree annesse. In primo grado il bene era stato assegnato alla società, con conguaglio a favore dell'altra comproprietaria, sulla base di una CTU che aveva stimato il compendio tenendo conto anche della demolizione di alcuni manufatti abusivi e del valore della superficie residuata. In appello la società contestava la stima e l'incidenza del vincolo ferroviario, sostenendo che l'area inedificata confina con la ferrovia e che ciò riduce l'indice di edificabilità; deduceva inoltre che l'opificio ricade nella fascia di rispetto ferroviaria e che la concessione edilizia sarebbe nulla. Con il ricorso per cassazione la società articolava due motivi: violazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 49 d.P.R. 753/1980, per avere la Corte d'appello recepito la CTU senza considerare il vincolo ferroviario e la presunta nullità del titolo edilizio; e omesso esame di un fatto decisivo, sempre per non avere valutato che terreno ed edificio sono aderenti al tracciato ferroviario e che ciò incide sulla stima dei beni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, che parte delle censure investiva profili sui quali la sentenza d'appello si era già conformata alla decisione di primo grado, rendendo quindi inammissibile la deduzione del vizio motivazionale ai sensi dell'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. Ha poi osservato che la questione della invalidità della concessione in sanatoria non risultava specificamente e autosufficientemente dedotta nei precedenti gradi di giudizio. Quanto al vincolo ferroviario e al suo eventuale effetto sull'edificabilità delle sole aree scoperte, il ricorso è stato ritenuto privo di specificità e non conforme all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché richiamava genericamente la CTU senza trascriverne i passaggi decisivi e senza chiarire in modo puntuale su quali porzioni del compendio il vincolo incidesse. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro della denunciata violazione processuale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e per i limiti al sindacato di legittimità.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme agli altri articoli del codice di rito; la Corte non ha ravvisato una violazione utile all'accoglimento del ricorso.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare il recepimento della CTU; la censura è stata reputata generica e inidonea a superare la valutazione della Corte d'appello.

  • art. 49 d.P.R. 753/1980

    Richiamato per il vincolo della fascia di rispetto ferroviaria; la Corte ha ritenuto la doglianza non specifica quanto all'incidenza del vincolo sulle sole aree inedificate.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    È stato applicato il divieto di proporre in cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. per le parti della decisione d'appello conformi a quella di primo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo sull'omesso esame del fatto decisivo è stato dichiarato inammissibile per effetto della cd. doppia conforme, nei limiti indicati dalla Corte.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto il ricorso non autosufficiente, perché non riportava specificamente gli atti e i passaggi della CTU rilevanti per la censura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dichiarato dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando la sentenza d'appello è conforme a quella di primo grado sui punti censurati, il vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile in cassazione nei limiti della doppia conforme.
  • La deduzione di un vizio relativo alla valutazione tecnica richiede specificità e autosufficienza: il ricorrente deve indicare con precisione gli atti, i passaggi della CTU e il nesso tra il fatto allegato e la decisione impugnata.
  • In cassazione non può essere introdotta per la prima volta una questione diversa e autonoma rispetto a quella trattata nei precedenti gradi, se non risulta specificamente dedotta e localizzata negli atti di causa.
  • Ai fini della commerciabilità e della divisibilità di un bene, il giudice non è tenuto ad accertare incidentalmente la validità della concessione edilizia, essendo sufficiente il dato formale dell'esistenza del titolo, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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