Cassazione Civile, Ordinanza n. 24261/2025 del 31/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia relativa alla TIA per l'anno 2004, con riferimento alla tassazione di superfici destinate a magazzini e autorimesse, articolando quattro motivi di impugnazione. Nel corso del giudizio di legittimità, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, formulata con richiesta di compensazione delle spese, e la controparte ha accettato la rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c., compensando tra le parti le spese di lite. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando la natura eccezionale e sanzionatoria della misura, applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica fuori dei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, trattandosi di previsione eccezionale e sanzionatoria.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Norma che ha inserito la previsione del contributo unificato aggiuntivo richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte comporta l'estinzione del processo.
- La disciplina del contributo unificato aggiuntivo ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è suscettibile di applicazione analogica oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
- L'accettazione della rinuncia consente la compensazione delle spese quando la Corte la ritenga conforme alla richiesta delle parti.
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