Cassazione Civile, Ordinanza n. 32505/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sentenza di appello. Ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di un'ulteriore somma in favore della controricorrente e al pagamento della somma prevista a favore della Cassa delle ammende, oltre a dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società correntista aveva agito in primo grado contro la banca per ottenere l'accertamento del saldo corretto di un conto corrente, depurato da interessi anatocistici e usurari, oltre che da spese e commissioni asseritamente illegittime. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, accertando un saldo a credito della correntista. In appello la decisione era stata confermata, ritenendosi tardiva la deduzione relativa all'aumento della linea di credito da 250.000 a 500.000 euro, perché introdotta solo in comparsa conclusionale di primo grado e poi riproposta in appello, senza che fosse stata allegata tempestivamente nei precedenti atti difensivi. In cassazione la società ricorrente ha censurato la decisione per illegittima applicazione di un tasso passivo ultralegale privo di pattuizione scritta e per mancata corretta determinazione della base imponibile dell'apertura di credito, chiedendo il ricalcolo del saldo del conto; ha inoltre richiamato la violazione degli artt. 101, 112 e 345 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificità, perché non ricondotto in modo chiaro ad uno dei motivi tipici dell'art. 360 c.p.c., e comunque volto in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito. Ha inoltre confermato che la questione della maggiore linea di credito costituiva un fatto nuovo tardivamente allegato, non proponibile né in comparsa conclusionale né in appello.
Norme richiamate
cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e immediatamente riconducibili a uno dei motivi tassativi di legittimità; non sono ammesse formulazioni generiche o ambigue.
richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto
Il motivo deve essere specificamente argomentato, con chiara esposizione delle ragioni della censura e dei profili di cassazione invocati.
il divieto di nova sancito da tale norma per il giudizio d'appello riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto
In appello non possono essere introdotti fatti nuovi non dedotti in primo grado; il divieto di nova comprende anche le allegazioni fattuali.
memorie depositate ai sensi dell’art. 183 c.p.c.
Le allegazioni e precisazioni sui fatti devono essere formulate nei tempi e nei modi previsti per il primo grado, secondo le preclusioni istruttorie e assertive.
la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha infatti la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte
La comparsa conclusionale non può essere usata per introdurre questioni o fatti nuovi, ma solo per illustrare le difese già ritualmente svolte.
proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.
Quando la decisione conferma la proposta del consigliere, operano le conseguenze previste dalla disciplina speciale, anche sul piano sanzionatorio.
memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.
La memoria non ha efficacia sanante rispetto alla carenza originaria di specificità o alla tardività delle allegazioni.
Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c.
La conferma della proposta definitoria può comportare la condanna per responsabilità aggravata e il pagamento di somme ulteriori alla controparte e alla Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento
La declaratoria di inammissibilità comporta l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere formulato con estrema specificità: la censura deve essere immediatamente riconducibile a uno dei motivi tassativi dell'art. 360 c.p.c.; in difetto, il motivo è inammissibile.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste formale della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie.
- Nel giudizio di appello il divieto di nova ex art. 345 c.p.c. opera anche per le allegazioni di fatto: fatti nuovi non dedotti tempestivamente in primo grado non possono essere introdotti in secondo grado.
- La comparsa conclusionale ha funzione meramente illustrativa e non può essere utilizzata per introdurre per la prima volta fatti o questioni nuove.
- Anche quando il fatto introdotto sia qualificabile come secondario, la sua allegazione resta soggetta alle preclusioni processuali e non può essere differita oltre i termini fissati dal rito.
- La conferma della proposta di definizione anticipata può legittimare l'applicazione delle sanzioni processuali per abuso del processo previste dall'art. 96 c.p.c. e dal regime speciale dell'art. 380-bis c.p.c.
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