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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07839/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento per omesso versamento della TARSU relativo alle annualità 2015, 2016 e 2017. La contribuente aveva dedotto, tra gli altri motivi, il difetto assoluto di legittimazione passiva perché non proprietaria dell’immobile. Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso; in appello, invece, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l’impugnazione rilevando che la parte appellante non era proprietaria dell’immobile negli anni considerati e che il tributo era stato pagato da altro soggetto, riformando integralmente la sentenza. Tuttavia la stessa Corte aveva compensato integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio senza indicare alcuna ragione specifica. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, la contribuente ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., censurando la compensazione delle spese in assenza dei presupposti di legge e di adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto illegittima la compensazione integrale delle spese disposta dal giudice di merito perché effettuata senza soccombenza reciproca e senza l’espressa indicazione di gravi ed eccezionali ragioni o di altra causa legittimante prevista dall’art. 92, comma 2, c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché provveda a nuova regolazione delle spese di lite e alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese processuali seguono la soccombenza e spettano, in linea di principio, alla parte vittoriosa.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione delle spese è consentita solo nei casi previsti dalla norma, come soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate.

  • art. 36, comma 1, n. 4), d.lgs. n. 546/1992

    Il parametro di sinteticità della motivazione non esime il giudice dall’indicare puntualmente le ragioni della compensazione delle spese.

  • sentenza Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77

    Ha reso additiva la disciplina dell’art. 92, comma 2, c.p.c., ampliando i casi in cui è possibile compensare le spese.

Massime di principio

  • La regola generale in tema di spese processuali è la soccombenza: la parte che perde la lite sopporta le spese della controparte, salvo eccezioni normativamente previste.
  • La compensazione delle spese è eccezionale e non può essere disposta con formule generiche; fuori dai casi tipizzati dalla legge, il giudice deve motivare in modo specifico l’esistenza di gravi ed eccezionali ragioni analoghe.
  • In sede di legittimità è censurabile la compensazione delle spese priva di adeguata motivazione o adottata in assenza dei presupposti di legge, poiché ciò integra violazione dell’art. 92 c.p.c.
  • Nel processo tributario, il dovere di sinteticità della motivazione non elimina l’obbligo di esplicitare le ragioni concrete poste a base della compensazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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