Cassazione Penale, Sentenza n. 8359/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha dichiarato colpevole di ricettazione (capo A) e furto in abitazione aggravato (capo B), deducendo tre motivi: (1) travisamento delle prove e errata applicazione dell'art. 648 c.p., chiedendo la derubricazione della ricettazione in furto aggravato per la vicinanza temporale tra il parcheggio del mezzo e il suo ritrovamento nella disponibilità dell'imputato e per precedenti analoghi; (2) erronea determinazione della pena per applicazione degli artt. 133 e 69 c.p., con motivazione insufficiente e incongruenza nel fissare una pena base non coerente col reato ritenuto più grave; (3) errato calcolo degli aumenti per continuazione, non tenendo conto della riduzione per la scelta del rito abbreviato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo con riferimento al delitto di ricettazione, ritenendo che la Corte di Appello non abbia adeguatamente valutato la vicinanza temporale e gli altri elementi (compreso un precedente di furto alla stessa vittima), con la conseguenza che la qualificazione come ricettazione necessita di nuovo esame. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al capo di ricettazione e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia. Gli altri motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono stati assorbiti.
Norme richiamate
La norma sulla ricettazione è stata posta in discussione: la Corte ritiene che, alla luce delle emergenze processuali e della vicinanza temporale tra il furto e il ritrovamento del bene, fosse necessario un più approfondito accertamento per escludere che si trattasse di furto e non di ricettazione
Riferito al calcolo della pena base: il ricorrente ha contestato la motivazione e l'applicazione di una pena base non coerente con il reato qualificato come più grave; la Corte ha ritenuto assorbiti questi profili dopo l'annullamento parziale
Richiamato in relazione alla determinazione della pena, specie in ordine agli aumenti o diminuzioni applicabili; la censura riguardava carenza motivazionale nell'applicazione
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti di impugnazione in cassazione: il ricorso è stato proposto nei limiti di tale disposizione
art. 611 c.p.p. (come modificato dal d.lgs. 10.10.2022 n.150)
Norma applicata al processo senza intervento delle parti innanzi alla Corte di cassazione (trattazione senza udienza), con conclusioni scritte delle parti
Massime di principio
- Quando nell'istruttoria emerga una stretta vicinanza temporale tra il momento del parcheggio del bene e il suo successivo ritrovamento nella disponibilità di un imputato, il giudice deve valutare con approfondimento la possibile riconduzione del fatto al furto e non limitarsi a dichiarare l'assenza di elementi probatori senza adeguata motivazione
- Se il reato viene ritenuto in fatto più grave, la motivazione deve spiegare coerentemente la scelta della pena base: non è corretto qualificare come più grave un fatto e poi adottare come riferimento sanzionatorio la pena minima di un reato "satellite" senza adeguata giustificazione
- Nella determinazione degli aumenti per continuazione va valutato l'effetto di eventuali riduzioni connesse alla scelta del rito (es. abbreviato) e ciò deve risultare esplicitamente dalla motivazione
- Se una censura decisiva di merito (es. relativa alla qualificazione del fatto) è accolta in cassazione, gli altri profili sanzionatori possono risultare assorbiti e dovranno essere riesaminati al nuovo giudizio dopo la diversa ricostruzione del fatto
- La Corte d'appello in sede di rinvio deve riesaminare compiutamente prove, tempi e precedenti pertinenti e motivare specificamente le ragioni per escludere la derubricazione o per confermare la qualificazione originale
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