Cassazione Penale, Ordinanza n. 32807/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 31/10/2024. Dal testo emerge che il ricorso conteneva due motivi: il primo contestava la sussistenza degli elementi integrativi del reato ascritto, cercando una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione del compendio probatorio; il secondo censurava il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non specifici e solo apparenti, perché ripetitive censure già proposte in appello e non accompagnate da una critica argomentata alla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a sollecitare una nuova lettura dei fatti e delle prove, operazione preclusa al giudice di legittimità quando la motivazione di merito sia immune da vizi logici e giuridici. Ha reputato il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione non illogica e che, nel motivare tale diniego, non occorre dare conto di tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o rilevanti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti o desumibili dagli atti.
Il ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono non specifici o meramente apparenti, perché ripetitivi rispetto all'appello e privi di una critica argomentata della decisione impugnata.
In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del fatto o delle prove mediante criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito, in assenza di vizi logici o giuridici della motivazione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi che si limitano a reiterare pedissequamente le doglianze già respinte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili perché solo apparenti.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione delle prove, salvo che la motivazione della decisione impugnata presenti vizi logici o giuridici rilevanti.
- La censura che mira a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio è estranea al giudizio di legittimità se la sentenza di merito ha spiegato in modo coerente le ragioni del convincimento.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi o comunque significativi, non essendo necessaria una confutazione analitica di tutti i dati favorevoli prospettati dalla difesa.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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