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Sentenza

Sentenza n. 7512/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, 17 settembre 2024, n. 7623, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202502676

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaaltro

Atto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, 17 settembre 2024, n. 7623, che aveva dichiarato inammissibile un precedente ricorso per revocazione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto un ulteriore ricorso per revocazione contro la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la precedente revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 80 del 3 gennaio 2023, la quale aveva respinto l'appello contro la sentenza del TAR Sardegna n. 857 del 2016. Il giudizio originario riguardava il diniego del Comune di Alghero di autorizzazione in sanatoria per il mutamento di destinazione d'uso di un'unità immobiliare da turistico-ricettiva a residenziale. In via generale, la società ha sostenuto che anche le sentenze che dichiarano inammissibile una revocazione siano revocabili per errore di fatto, a tutela dell'effettività della tutela giurisdizionale. In concreto, ha dedotto che la sentenza n. 7623/2024 avrebbe erroneamente ritenuto tardiva, perché proposta solo nella memoria di replica, la censura relativa all'omessa pronuncia sul titolo edilizio e sulla trasformazione della destinazione d'uso; ha inoltre riproposto la tesi che gli atti dimostrassero l'esistenza dell'autorizzazione alla trasformazione della struttura alberghiera, così che l'intervento avrebbe riguardato soltanto un cambio di destinazione funzionale e non una nuova opera. La società aveva anche chiesto la riunione con un parallelo giudizio revocatorio relativo alla sentenza n. 7622/2024.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di riunione, ritenendo preferibile mantenere distinti i due giudizi, rimasti separati fino a quel momento. Ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. L'art. 107, comma 2, c.p.a. esclude che la sentenza resa in un giudizio di revocazione possa essere a sua volta impugnata per revocazione; la giurisprudenza ammette eccezionalmente la revocatio revocationis solo quando un autonomo errore di fatto nella decisione della prima revocazione abbia radicalmente precluso lo svolgimento del giudizio revocatorio, come in alcune statuizioni processuali erronee, in determinate nullità insanabili del contraddittorio o nell'inesistenza della decisione per mancanza di suoi elementi essenziali. La fattispecie non rientra in tali ipotesi: la censura sulla mancata pronuncia relativa al titolo edilizio e al mutamento di destinazione era stata effettivamente introdotta solo con la memoria di replica nel precedente giudizio, e dunque la declaratoria di tardività non dipendeva da un errore di fatto. La dedotta errata percezione degli atti circa l'esistenza dell'autorizzazione era già stata esclusa dalla sentenza n. 7623/2024 e non poteva essere nuovamente scrutinata in questa sede. Spese a carico della ricorrente, liquidate in € 3.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 107, comma 2, c.p.a.

    L’art. 107, co. 2, c.p.a. stabilisce che «[l]a sentenza emessa nel giudizio di revocazione non può essere impugnata per revocazione», analogamente a quanto è previsto dall’art. 403 c.p.c. per il processo civile.

    La sentenza emessa all'esito di un giudizio di revocazione non è, in via ordinaria, ulteriormente impugnabile per revocazione; l'ammissibilità eccezionale della revocatio revocationis è limitata alle ipotesi tassative di radicale preclusione del giudizio revocatorio per un autonomo errore di fatto o di radicale inesistenza o nullità della decisione.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Secondo la casistica elaborata a questo riguardo, ciò avverrebbe: (a) nel caso di statuizioni in rito, viziate da errore di fatto, che abbiano sostanzialmente precluso il giudizio di revocazione (ad es., la declaratoria, per errore di fatto, della tardività di un ricorso per revocazione in realtà tempestivamente proposto); (b) nei casi in cui, per errore di fatto del giudice relativo ad aspetti formali di instaurazione del contraddittorio (ad. es., difetto di notifica alla controparte non rilevato), la pronuncia risulti affetta da nullità insanabile; (c) nei casi in cui, per sostanziale mancanza di uno degli elementi ontologicamente fondanti la decisione, quest’ultima non possa che essere dichiarata inesistente (per mancanza della motivazione o del dispositivo; o per mancanza di sottoscrizione in difetto di impedimento ovvero sottoscrizione da parte di soggetti estranei al Collegio giudicante).

    Ai fini dell'eccezionale revocatio revocationis, l'errore di fatto rileva quando determina una preclusione sostanziale del giudizio di revocazione, una nullità insanabile per vizi nella formazione del contraddittorio o l'inesistenza della decisione per mancanza di elementi essenziali; non basta un dissenso sulla valutazione già compiuta.

Massime di principio

  • In base all'art. 107, comma 2, c.p.a., la sentenza resa in un giudizio di revocazione non può essere impugnata a sua volta per revocazione, salvo ipotesi eccezionali e tassative in cui un autonomo errore di fatto abbia radicalmente impedito l'esame della domanda revocatoria o abbia determinato una nullità insanabile o l'inesistenza della decisione.
  • La revocatio revocationis è ammissibile quando una statuizione processuale erronea, fondata su un errore di fatto, abbia concretamente precluso il giudizio di revocazione; non è sufficiente riproporre un errore di fatto già esaminato e escluso nella precedente sentenza revocatoria.
  • Non sussiste errore di fatto nella declaratoria di tardività di una censura proposta soltanto con la memoria di replica, anziché con il ricorso introduttivo del precedente giudizio di revocazione.

Come è indicizzato

MaterieRevocazione e opposizione di terzo
RamiProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDecadenza e tardività

Testo integrale

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