Cassazione Penale, Sentenza n. 27376/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Messina che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Bonasera contro la sentenza del Tribunale che la condannava per occupazione di porzione di suolo pubblico (realizzazione di due balconi-verande). La difesa deduceva violazione degli artt. 591 lett. c) e 581 lett. d) c.p.p., sostenendo che l'appello era invece specifico (segnalava, tra l'altro, che la Bonasera era stata immessa nel possesso dell'immobile nel dicembre 2014 mentre l'abuso sarebbe risalito al 2010; e che l'area occupata e l'alloggio appartenevano allo stesso ente, con conseguente mancata altruità del bene). Denunciava inoltre illogicità e mancata motivazione della decisione di inammissibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: la Corte d'Appello aveva erroneamente equiparato la 'mancanza di specificità' alla 'infondatezza' dei motivi. Dopo la riforma dell'art. 581 c.p.p. la dichiarazione di inammissibilità può essere pronunciata solo quando i motivi manchino di specificità (cioè non siano argomentati o non affrontino la motivazione della sentenza impugnata), non quando siano semplicemente ritenuti infondati. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'Appello di Messina per il giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Consente la trattazione con contraddittorio cartolare; la procedura del caso è stata svolta ai sensi di questa disposizione
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
Norma richiamata dalla Corte d'Appello per dichiarare l'inammissibilità dell'appello quando manchino i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto; la Cassazione chiarisce che, dopo la riforma del 2017, questa causa di inammissibilità non può essere estesa alla mera infondatezza dei motivi
art. 591, lett. c) e comma 2, c.p.p.
Articolo che disciplina rimedi e decisioni sull'appello: contestata l'applicazione in relazione alla declaratoria di inammissibilità; la Corte ricorda che la procedura di cui al comma 2 non può essere utilizzata quando i motivi sono specifici ma infondati, dovendosi allora entrare nel merito
Legge 23 giugno 2017, n. 103 (riforma art. 581 c.p.p.)
Riforma che ha delimitato le ipotesi di inammissibilità per specificità dei motivi; la Corte la interpreta come forbice che esclude l'utilizzo dell'inammissibilità per motivi di mera infondatezza
Codice penale, artt. 633 e 639-bis
Norme che individuano le fattispecie di reato contestate (occupazione di suolo/abusiva realizzazione su suolo pubblico e profili connessi); dal testo della sentenza non emerge una interpretazione sostanziale di queste norme, le stesse sono richiamate come oggetto dell'imputazione senza decisione di merito da parte della Cassazione
Giurisprudenza: Sez. U, sent. Galtelli (n. 8825/2016) e pronunce successive (Sez.4 n.36533/2021, Sez.5 n.11942/2020)
Principio consolidato per cui il giudice di appello non può dichiarare inammissibile un motivo perché manifestamente infondato; se i motivi sono specifici, anche se deboli, il giudice d'appello deve valutare il merito e non applicare l'istituto dell'inammissibilità
Massime di principio
- La dichiarazione di inammissibilità dell'appello per mancata specificità (art. 581 c.p.p.) è possibile solo quando i motivi siano effettivamente privi di specificazione (assenza di fatti e ragioni di diritto); non è legittimo estenderla alla semplice infondatezza delle censure.
- Se l'atto di impugnazione contiene l'esposizione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno del gravame, il giudice d'appello deve entrare nel merito e non dichiarare l'appello inammissibile.
- Quando la Corte d'appello equipara specificità a fondatezza e dichiara l'appello inammissibile per tale motivo, la Corte di Cassazione può annullare l'ordinanza e rimandare gli atti per il giudizio di merito.
- Per il difensore: redigere l'atto di appello con chiara indicazione dei fatti, delle date e dei mezzi probatori (es. data immissione nel possesso, discrepanze temporali con gli atti d'accertamento, titolarità del suolo) riduce il rischio di eccezioni di non specificità.
- Se il motivo di appello è specifico ma sembra manifestamente infondato, la strada corretta è che il giudice d'appello lo respinga sul merito; la dichiarazione di inammissibilità è impropria in tali casi.
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