Cassazione Civile, Ordinanza n. 15600/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Una dipendente regionale, in servizio presso la Giunta Regionale sin dal 1972, aveva chiesto il riconoscimento di una progressione di carriera prevista da una legge regionale, con ricostruzione della carriera nelle categorie superiori a decorrere da date pregresse. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando la violazione di norme processuali e sostanziali e sostenendo che la Corte territoriale avesse fondato la decisione su un attestato che ella non avrebbe mai prodotto, contestandone esistenza e conformità all'originale; ha inoltre affermato che dalla documentazione da lei prodotta emergeva una diversa progressione di livello e che la delibera regionale richiamata non avrebbe avuto il visto di controllo né avrebbe potuto incidere sulla sua carriera. In sostanza, il ricorso mirava a rimettere in discussione l'apprezzamento della documentazione e la qualificazione degli effetti degli atti amministrativi e del concorso interno sulla progressione professionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché sollecitava un riesame del materiale documentale e una diversa interpretazione degli atti, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre osservato che la censura sull'attestato era generica e che la Corte d'appello aveva espressamente accertato la presenza agli atti del documento richiamato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata; la Corte non entra nel merito della dedotta violazione perché il motivo è inammissibile per richiesta di rivalutazione del merito.
Richiamato dalla ricorrente; la censura è dichiarata inammissibile in quanto mira a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei documenti.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme violate; non è oggetto di autonoma disamina poiché il motivo è reputato inammissibile.
art. 12 preleggi
Richiamato dalla ricorrente; non è scrutinato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 19 legge Regione Campania n. 1 del 2007
Norma posta a base della domanda di progressione di carriera; la Corte non ne esamina l'interpretazione sostanziale perché il ricorso è inammissibile.
art. 4 CCNL Regioni e autonomie locali del 31 marzo 1999
Richiamato dalla ricorrente quale fonte del preteso inquadramento; nessuna valutazione di merito per l'inammissibilità.
CCNL Enti locali 2002-2005, dichiarazione congiunta n. 1
Richiamato dalla ricorrente; non esaminato nel merito.
legge Regione Campania n. 26 del 1982
Richiamata dalla ricorrente; non oggetto di scrutinio di merito.
Applicato per la condanna della ricorrente alle spese di lite secondo il principio di soccombenza.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per attestare i presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere un nuovo esame del compendio documentale o una diversa lettura delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- La censura che contesti la valutazione di documenti è inammissibile se si risolve in una critica generica o nella richiesta di sostituire l'apprezzamento di fatto della Corte d'appello con quello prospettato dalla parte.
- Quando la decisione di merito abbia espressamente accertato la presenza in atti di un documento, il ricorso per cassazione non può limitarsi a una contestazione assertiva della sua esistenza o conformità all'originale senza specifiche censure sul ragionamento decisorio.
- La soccombenza comporta la condanna alle spese di lite e, nei casi previsti, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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