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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15600/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Una dipendente regionale, in servizio presso la Giunta Regionale sin dal 1972, aveva chiesto il riconoscimento di una progressione di carriera prevista da una legge regionale, con ricostruzione della carriera nelle categorie superiori a decorrere da date pregresse. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando la violazione di norme processuali e sostanziali e sostenendo che la Corte territoriale avesse fondato la decisione su un attestato che ella non avrebbe mai prodotto, contestandone esistenza e conformità all'originale; ha inoltre affermato che dalla documentazione da lei prodotta emergeva una diversa progressione di livello e che la delibera regionale richiamata non avrebbe avuto il visto di controllo né avrebbe potuto incidere sulla sua carriera. In sostanza, il ricorso mirava a rimettere in discussione l'apprezzamento della documentazione e la qualificazione degli effetti degli atti amministrativi e del concorso interno sulla progressione professionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché sollecitava un riesame del materiale documentale e una diversa interpretazione degli atti, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre osservato che la censura sull'attestato era generica e che la Corte d'appello aveva espressamente accertato la presenza agli atti del documento richiamato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata; la Corte non entra nel merito della dedotta violazione perché il motivo è inammissibile per richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la censura è dichiarata inammissibile in quanto mira a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei documenti.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme violate; non è oggetto di autonoma disamina poiché il motivo è reputato inammissibile.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato dalla ricorrente; non è scrutinato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 19 legge Regione Campania n. 1 del 2007

    Norma posta a base della domanda di progressione di carriera; la Corte non ne esamina l'interpretazione sostanziale perché il ricorso è inammissibile.

  • art. 4 CCNL Regioni e autonomie locali del 31 marzo 1999

    Richiamato dalla ricorrente quale fonte del preteso inquadramento; nessuna valutazione di merito per l'inammissibilità.

  • CCNL Enti locali 2002-2005, dichiarazione congiunta n. 1

    Richiamato dalla ricorrente; non esaminato nel merito.

  • legge Regione Campania n. 26 del 1982

    Richiamata dalla ricorrente; non oggetto di scrutinio di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente alle spese di lite secondo il principio di soccombenza.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per attestare i presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere un nuovo esame del compendio documentale o una diversa lettura delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • La censura che contesti la valutazione di documenti è inammissibile se si risolve in una critica generica o nella richiesta di sostituire l'apprezzamento di fatto della Corte d'appello con quello prospettato dalla parte.
  • Quando la decisione di merito abbia espressamente accertato la presenza in atti di un documento, il ricorso per cassazione non può limitarsi a una contestazione assertiva della sua esistenza o conformità all'originale senza specifiche censure sul ragionamento decisorio.
  • La soccombenza comporta la condanna alle spese di lite e, nei casi previsti, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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