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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17131/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal giudice dell'esecuzione, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il giudice dell'esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della pena pecuniaria irrogata con decreto penale di condanna per truffa, ritenendo che la condizionante prevista nel beneficio ex art. 165 c.p. non fosse stata ottemperata: la condanna era subordinata alla restituzione di quanto sottratto e all'eliminazione delle conseguenze dannose per euro 506 entro sei mesi dall'irrevocabilità del decreto. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.: violazione dell'art. 546 c.p.p. per mancata indicazione delle generalità della parte sottoposta a procedimento e violazione degli artt. 165 e 168 c.p., nonché degli artt. 53 e 57 l. n. 689/1981. La Corte rileva che il primo motivo è generico e aspecifico; il secondo investe questioni che avrebbero dovuto essere fatte valere contro il decreto penale ormai definitivo, non contro l'ordinanza esecutiva. La motivazione dell'ordinanza è ritenuta esaustiva e immune da vizi di legge.

Norme richiamate

  • art. 165 c.p.

    La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento di specifici obblighi, come la restituzione e l'eliminazione delle conseguenze dannose; il mancato adempimento giustifica la revoca del beneficio.

  • art. 168 c.p.

    È richiamato quale base normativa della revoca della sospensione condizionale in caso di inosservanza delle condizioni imposte.

  • art. 546 c.p.p.

    La doglianza sulla mancata indicazione delle generalità è ritenuta generica e non idonea a scardinare la motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    È il vizio dedotto per violazione di legge, ma la censura è reputata infondata o non specifica.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    È il vizio motivazionale dedotto, escluso dalla Corte perché l'ordinanza risulta esaustiva e coerente.

  • art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689

    Norma richiamata dalla ricorrente nei motivi, ma non ritenuta idonea a fondare una censura decisiva contro l'ordinanza impugnata.

  • art. 57 l. 24 novembre 1981, n. 689

    Norma richiamata dalla ricorrente, senza rilievo decisivo nella decisione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di esecuzione, la revoca della sospensione condizionale è legittima quando risulti l'inadempimento degli obblighi cui il beneficio era stato subordinato ai sensi dell'art. 165 c.p.
  • Le censure che investono vizi originari del titolo esecutivo non possono essere utilmente proposte contro il successivo provvedimento esecutivo, se il titolo è ormai definitivo.
  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: deduzioni generiche o assertive sono inammissibili.
  • La motivazione del provvedimento esecutivo è insindacabile in cassazione quando sia completa, coerente e priva di violazioni di legge.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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