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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35838/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Ministro)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva respinto il reclamo contro il decreto ministeriale di proroga del regime ex art. 41-bis ord. pen. Il detenuto ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo ha denunciato violazione dell’art. 41-bis, comma 2-bis, ord. pen. e motivazione apparente, lamentando l’omessa considerazione di sopravvenienze giudiziarie che, a suo avviso, ridimensionavano il ruolo associativo e la gravità degli addebiti: la sentenza della Corte d’assise d’appello di Catanzaro del 17 ottobre 2025, che aveva escluso la premeditazione per un duplice omicidio del 1999; la decisione d’appello nel processo “Rinascita Scott”, che lo aveva assolto da varie estorsioni, ridimensionato il ruolo verticistico e ridotto a 21 anni la pena per il reato associativo; nonché la revoca, nel 2017, della sorveglianza speciale. Ha inoltre lamentato la mancata valutazione degli esiti del trattamento penitenziario e l’apparenza della motivazione sui trattenimenti di corrispondenza. Con il secondo motivo ha dedotto l’assenza di una verifica concreta della persistente capacità di mantenere collegamenti con il sodalizio, anche in ragione del ridimensionamento del proprio ruolo e della dedotta cessazione dell’operatività del clan. Con il terzo motivo ha denunciato violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che mancassero esigenze attuali di ordine e sicurezza pubblica. Il Tribunale aveva giustificato la proroga richiamando il ruolo apicale attribuito al detenuto nell’organizzazione di ’ndrangheta, la persistente operatività del gruppo e la presenza di esponenti in libertà, la gravità dei reati commessi, l’assenza di segnali di dissociazione e recenti missive dal contenuto criptico, ritenute indicative di contatti e interesse per le vicende del clan.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p. Ha ritenuto che il controllo di legittimità, pur comprendendo i casi di motivazione mancante o meramente apparente, non consenta di riesaminare l’apprezzamento di merito. Il primo motivo è stato respinto: il Tribunale aveva esaminato le sopravvenienze giudiziarie e le aveva superate con una motivazione analitica fondata su ulteriori elementi, tra cui le recenti indagini e le missive criptiche; le doglianze non indicavano specifici elementi sopravvenuti dimostrativi del venir meno della pericolosità e si risolvevano in censure motivazionali non deducibili in questa sede. Anche le contestazioni sui trattenimenti di corrispondenza non dimostravano un’apparenza motivazionale e investivano piuttosto i presupposti dei singoli provvedimenti di trattenimento, da impugnare con autonomi reclami; non risultava indicato un eventuale esito favorevole di tali reclami. Il secondo motivo è stato respinto perché il Tribunale aveva motivato in concreto sulla persistente capacità di collegamento, sulla pericolosità e sull’operatività del sodalizio. Il terzo motivo è stato respinto poiché il provvedimento aveva illustrato il collegamento funzionale tra le prescrizioni del regime speciale e la tutela delle esigenze di ordine e sicurezza. La proroga del regime è quindi rimasta ferma.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, comma 2-bis, ord. pen.

    prorogabili nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni» purché non risulti che la capacità del detenuto o dell’internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno, «tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto».

    La proroga biennale è consentita finché non risulti venuta meno la capacità del detenuto di mantenere contatti con l’associazione; la valutazione deve considerare congiuntamente i fattori indicati dalla norma, tra cui profilo e ruolo criminale, operatività del sodalizio e trattamento penitenziario.

  • art. 41-bis, comma 2-bis, ord. pen. (secondo periodo)

    il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l’associazione o dimostrare il venir meno dell’operatività della stessa.

    Il trascorrere del tempo, da solo, non dimostra né l’incapacità del detenuto di mantenere collegamenti con l’associazione né la cessazione dell’operatività di questa.

  • art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen.

    La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione.

    Nel ricorso per cassazione contro l’ordinanza sulla proroga del regime speciale, la violazione di legge comprende l’assenza o l’apparenza della motivazione, ma non consente di devolvere alla Corte una mera rivalutazione degli apprezzamenti di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La proroga del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis richiede una valutazione della persistente capacità del detenuto di mantenere collegamenti con l’associazione criminale; assumono rilievo, tra gli altri elementi, il profilo criminale e il ruolo associativo, la perdurante operatività del sodalizio, le nuove incriminazioni, gli esiti del trattamento penitenziario e il tenore di vita dei familiari.
  • Il mero decorso del tempo non è sufficiente, da solo, a escludere la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione o a dimostrare che il sodalizio abbia cessato di operare.
  • Nel ricorso per cassazione contro l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza sulla proroga del regime ex art. 41-bis, la deduzione di violazione di legge consente di censurare la mancanza o l’apparenza della motivazione, quando questa sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità o non renda comprensibile il percorso decisionale; non consente invece il riesame del merito della valutazione.
  • La motivazione sulla proroga può fondarsi su una valutazione complessiva degli elementi concreti relativi alla capacità di collegamento, alla pericolosità del detenuto e all’operatività del sodalizio; sopravvenienze giudiziarie sfavorevoli all’ipotesi accusatoria non determinano automaticamente il venir meno dei presupposti se il giudice le considera e le confronta con altri elementi pertinenti.
  • Le contestazioni rivolte ai presupposti di singoli provvedimenti di trattenimento della corrispondenza non dimostrano, di per sé, l’apparenza della motivazione dell’ordinanza di proroga e devono essere proposte mediante gli autonomi rimedi indicati per quei provvedimenti.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelare
RamiMisure cautelari

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