Cassazione Civile, Ordinanza n. 15192/2022 del 12/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente riscossione)
La controversia
Un soggetto destinatario di due cartelle esattoriali per spese di giustizia aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. davanti al Tribunale di Ferrara anche avverso il conseguente fermo amministrativo. Il tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo nulla la notificazione delle cartelle, perché l'avviso di ricevimento previsto dall'art. 140 c.p.c. era stato inviato tramite un operatore postale privato (Nexive) e non tramite Poste Italiane S.p.a.; da ciò aveva tratto l'inesistenza della notifica, escludendo ogni effetto sanante della successiva costituzione in giudizio dell'Agenzia. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 4, comma 5, d.lgs. n. 261/1999, come modificato, sostenendo che la Corte di merito avesse erroneamente qualificato come inesistente una notificazione che, al più, poteva essere nulla nel periodo considerato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo perché il giudice di merito aveva applicato un orientamento superato, trascurando il principio secondo cui, nel quadro normativo successivo alla direttiva 2008/6/CE e prima della l. n. 124/2017, la notificazione di atti giudiziari eseguita da un operatore postale privato senza titolo non è inesistente, ma nulla. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Ferrara in diversa composizione, affinché verifichi la ritualità della notifica secondo le norme applicabili e, se del caso, valuti l'eventuale sanatoria per raggiungimento dello scopo, oltre a provvedere sulle spese.
Norme richiamate
È la base dell'opposizione agli atti esecutivi proposta contro le cartelle e il fermo amministrativo.
La notificazione dell'avviso di ricevimento richiamata dal giudice di merito è stata oggetto della verifica di validità/sanatoria.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Norma invocata dal ricorrente per sostenere la legittimità della notificazione delle cartelle esattoriali.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 261 del 22/07/1999
Disposizione richiamata per la disciplina del servizio postale e dei soggetti abilitati alla notificazione, nella formulazione applicabile ratione temporis.
art. 1 del d.lgs. n. 58 del 31/03/2011
Richiamato come norma modificativa dell'art. 4 d.lgs. n. 261/1999.
art. 1, comma 57, lett. b), l. n. 124 del 2017
La Corte richiama l'abrogazione dell'art. 4 d.lgs. n. 261/1999 operata da questa legge come spartiacque temporale del regime applicabile.
Norma processuale che ha scandito la trattazione in camera di consiglio.
Fondamento del rinvio al giudice di merito per ulteriori accertamenti in fatto.
direttiva n. 2008/6/CE
È richiamata come quadro eurounitario nel quale si colloca la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, salvo oggettive giustificazioni ostative dello Stato.
Massime di principio
- Nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e il regime introdotto dalla l. n. 124/2017, la notificazione di atti giudiziari eseguita da un operatore postale privato senza relativo titolo abilitativo non è inesistente, ma al più nulla.
- Quando la notificazione non è inesistente, il giudice deve verificare se ricorrano i presupposti della nullità e della sua eventuale sanatoria, compresa la sanatoria per raggiungimento dello scopo mediante costituzione del destinatario.
- È erroneo dichiarare l'inesistenza della notificazione senza confrontarsi con il corretto regime normativo temporale applicabile al servizio postale e alle notificazioni degli atti giudiziari.
- In presenza di un errore nella qualificazione giuridica del vizio notificatorio, la sentenza va cassata con rinvio per i necessari accertamenti di fatto e per la verifica delle conseguenze processuali del vizio.
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