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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35468/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso censura l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per il reato di estorsione continuata aggravata. I principali rilievi difensivi erano: travisamento del quadro probatorio per avere ricondotto la vicenda a un più ampio contesto associativo di tipo 'ndranghetista (malgrado il ricorrente non avesse condanne per 416-bis); valorizzazione di condotte non contestate e della presunta qualità di amministratore di fatto della società World Trade s.r.l.; errata qualificazione della fattispecie (estorsione vs esercizio arbitrario delle proprie ragioni) nonché mancato esame di elementi e testimonianze favorevoli al ricorrente; illogicità e violazione dell'art. 274 c.p.p. nella motivazione in ordine alle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio). Successivamente il difensore ha altresì dedotto che il Tribunale di Milano, con sentenza del 17/05/2022, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Alessandria e trasmesso gli atti, con conseguente esaurimento dell'efficacia dell'ordinanza impugnata, deducendo che la Corte avrebbe dovuto annullare senza rinvio e che non era possibile una pronuncia sostitutiva che protraesse l'efficacia del provvedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato precedenti della Corte secondo i quali la declaratoria di incompetenza territoriale pronunciata dal giudice procedente, quando interviene prima della conclusione dell'iter di applicazione della misura cautelare, impedisce l'efficacia del provvedimento cautelare non ancora divenuto definitivo. Poiché il Tribunale di Milano aveva dichiarato la propria incompetenza e trasmesso gli atti al Tribunale di Alessandria, non poteva essere data esecuzione all'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale della Libertà, né la Corte poteva disporre un annullamento con rinvio a favore di altro Tribunale diverso da quello che aveva emanato l'ordinanza; di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata senza rinvio. Per effetto dell'accoglimento di questo motivo, gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Richiamata in relazione all'affermazione del Tribunale sul presunto contesto associativo di tipo mafioso; nel ricorso si deduce che il ricorrente non aveva condanne ai sensi dell'articolo e che tale ricostruzione ha influito (secondo la difesa) sulla valutazione cautelare

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Invocato dalla difesa per censurare la motivazione come illogica e incongrua rispetto ai dati di fatto utilizzati per ritenere sussistenti esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio)

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Ricondotto dalla Corte nel ragionamento sul rapporto tra processo principale e processo incidentale cautelare: la pronuncia di incompetenza territoriale, se intervenuta prima che la misura cautelare abbia acquisito efficacia, costituisce una novità che impedisce l'operatività della misura cautelare stessa

  • art. 25 Cost.

    Richiamato dalla difesa nella prospettiva che le norme sulla competenza siano diretta applicazione del principio costituzionale; la violazione della regola di competenza inciderebbe sulla validità del provvedimento

  • Giurisprudenza della Cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 12007 del 16/01/2014

    Principio consolidato secondo cui la sentenza che dichiari l'incompetenza territoriale, se interviene prima che l'iter di applicazione di una misura cautelare si sia concluso, preclude l'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura stessa

Massime di principio

  • Se il giudice procedente dichiara l'incompetenza territoriale prima che l'iter di applicazione di una misura cautelare sia concluso, la misura cautelare non ancora divenuta definitiva perde efficacia e va annullata senza rinvio; non è corretto dare esecuzione a quel provvedimento o disporre un annullamento con rinvio ad altro tribunale.
  • Le censure per travisamento della prova richiedono di dimostrare in che modo l'errata ricostruzione del contesto fattuale (es. inesistente collegamento associativo) abbia concretamente inciso sulla sussistenza delle esigenze cautelari: è importante indicare quali elementi documentali o testimoniali siano stati valorizzati illegittimamente.
  • La distinzione tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni si valuta in base alla legittimità della pretesa creditoria e alla presenza di violenza o minaccia: se sussiste una pretesa lecita e condotte riconducibili all'esercizio di diritti, può configurarsi la fattispecie difensiva; la qualificazione richiede un esame puntuale delle prove e dei rapporti obbligatori.
  • Le doglianze sulla motivazione (art. 274 c.p.p.) vanno formulate mostrando l'illogicità specifica e i collegamenti afferenti agli elementi ritenuti decisivi; una motivazione che fondi le esigenze cautelari solo su elementi non contestati o su precedenti non attinenti rischia di essere annullata.
  • Quando gli atti sono stati trasmessi al giudice dichiarato competente, qualsiasi decisione cautelare pratica o la sua esecuzione deve essere rimessa a quest'ultimo: le questioni di competenza territoriale incidono direttamente sui diritti di difesa e sull'efficacia delle misure cautelari.

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