Cassazione Civile, Ordinanza n. 26924/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
Una società aveva ottenuto dal Tribunale di Vicenza un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 7.696,98 quale corrispettivo di lavori edili eseguiti in favore di un'altra società. Nel giudizio di opposizione, il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato la nullità del decreto monitorio per incompetenza territoriale, ritenendo competente il Tribunale di Avellino. Il Tribunale aveva valorizzato due previsioni contrattuali successive: una clausola originaria che devolveva ogni controversia alla competenza esclusiva e inderogabile del Tribunale di Vicenza e una successiva scrittura integrativa che indicava semplicemente "Il foro competente Avellino". Secondo il giudice di merito, la seconda clausola avrebbe sostituito la prima e assegnato in via esclusiva la competenza ad Avellino. La società ricorrente ha proposto regolamento di competenza deducendo violazione degli artt. 28 e 29 c.p.c. e degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che una pattuizione di foro esclusivo richiede una manifestazione di volontà espressa, chiara e inequivoca, non ricavabile per presunzioni dalla sola indicazione di un foro competente senza l'espresso richiamo all'esclusività.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto erronea l'interpretazione del Tribunale di Vicenza perché la clausola successiva che indicava solo "Il foro competente Avellino" non conteneva un'espressa e univoca attribuzione della competenza in via esclusiva, come richiesto dall'art. 29, comma 2, c.p.c. La Corte ha quindi affermato la competenza territoriale del Tribunale di Vicenza e ha rimesso le parti dinanzi a quel giudice, con riassunzione della causa nel termine di tre mesi ai sensi dell'art. 50 c.p.c.; il Tribunale di Vicenza dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"attribuisce al giudice designato competenza esclusiva solo ove ciò sia espressamente stabilito"
L'accordo di deroga della competenza territoriale deve risultare da atto scritto e la competenza esclusiva del giudice prescelto richiede una pattuizione espressa, chiara e inequivoca; non è sufficiente una designazione generica del foro.
Richiamato insieme all'art. 29 c.p.c. come norma sulla derogabilità della competenza territoriale.
Richiamato dal ricorrente per sostenere una corretta interpretazione delle clausole contrattuali secondo la comune intenzione delle parti.
Richiamato dal ricorrente per interpretare le clausole contrattuali nel loro complesso e in modo coerente.
Indicato come termine per la riassunzione della causa dinanzi al giudice ritenuto competente dopo la declinatoria di competenza.
Norma richiamata per la trattazione camerale del regolamento di competenza.
Norma richiamata per la memoria della parte resistente nel procedimento di regolamento di competenza.
Massime di principio
- La competenza territoriale derogata per accordo delle parti diventa esclusiva solo se la volontà di escludere ogni altro foro è manifestata espressamente e in modo non equivoco in un atto scritto.
- La qualità di foro esclusivo non può essere desunta per presunzioni o da formule generiche, ma richiede una clausola che espliciti chiaramente l'esclusività della designazione.
- Se esistono più pattuizioni successive sul foro competente, esse devono essere ricostruite complessivamente; in mancanza di un'espressa attribuzione dell'esclusività al nuovo foro, non è consentito trasformare una semplice indicazione di competenza in un foro esclusivo.
- Nel regolamento di competenza la Corte può individuare d'ufficio l'ufficio giudiziario competente sulla base delle ragioni emergenti dagli atti.
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