Cassazione Penale, Sentenza n. 4197/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, in cassazione, dell'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. che disponeva la custodia cautelare in carcere per rapina pluriaggravata (con metodo mafioso e agevolazione mafiosa) e per le esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p.; il ricorrente deduceva: (1) insufficiente e generica motivazione sui gravi indizi di colpevolezza e difetto di autonoma valutazione (copia-incolla); (2) errata qualificazione del reato, proponendo la sussistenza del meno grave esercizio arbitrario delle proprie ragioni; (3) erronea applicazione dell'aggravante del "metodo mafioso" ex art. 416-bis.1 c.p.; (4) mancata indicazione delle specifiche esigenze cautelari e possibile idoneità di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (motivi non consentiti o manifestamente infondati) e ha confermato la decisione del Tribunale di Caltanissetta. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse dato motivazione puntuale sui contenuti delle intercettazioni e sugli elementi indiziari, che la contestata ricostruzione alternativa non fosse quella assunta dal giudice di merito e che, comunque, la condotta era riconducibile a rapina (per l'elemento soggettivo e l'assoluta arbitrarietà della pretesa). Il motivo relativo al metodo mafioso è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse perché il ricorrente ha contestato solo una delle due declinazioni dell'aggravante (metodo vs agevolazione). Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto motivate la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione sulla base della brutalità della condotta, della persistenza nel progetto criminoso e dei precedenti penali, nonché l'inadeguatezza degli arresti domiciliari o di strumenti di controllo. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di 3.000 euro ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali; la Corte ha ritenuto sussistente l'esigenza cautelare di cui alla lett. c) (pericolo di reiterazione) sulla base di elementi concreti e attuali.
Regola sulla gravità degli indizi di colpevolezza; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi, con trascrizione e valutazione delle intercettazioni.
Obbligo di motivazione dell'ordinanza cautelare e di valutazione autonoma degli elementi: la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito una valutazione autonoma e non un mero "copia-incolla".
Presunzione relativa di pericolosità per delitti aggravati dall'art. 416-bis.1; la Corte ha considerato tale presunzione ma ha anche valutato elementi concreti a prescindere da essa.
Strumenti di controllo a distanza; la Corte ha ritenuto implicita l'esclusione dell'idoneità di tali strumenti sulla base della valutazione del riesame relativa all'affidabilità del reo nel rispettare prescrizioni.
Circostanza aggravante del metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa; il Tribunale aveva ritenuto sussistenti entrambe le declinazioni e la Corte ha escluso interesse del ricorrente a censurare solo una declinazione, dichiarando quella censura priva di interesse.
Norma sulla rapina; la Corte ha confermato la qualificazione del fatto come rapina, evidenziando la componente soggettiva di voler procurare un profitto ingiusto e l'arbitrarietà della condotta rispetto all'eventuale pretesa di recupero di un bene diverso.
Misure alternative e limiti applicabili agli arresti domiciliari; la Corte ha osservato che il Tribunale ha valutato e ritenuto inadeguata la misura degli arresti domiciliari nel caso concreto.
Massime di principio
- Per impugnare una decisione cautelare è necessario confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito: censure generiche e non specifiche sono inammissibili.
- La regola del favor rei trova applicazione solo se il ricorrente individua quali dati probatori sarebbero suscettibili di diversa interpretazione e propone una spiegazione coerente e dettagliata.
- La distinzione tra rapina ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende dall'elemento soggettivo: se l'atto è volto a conseguire un profitto ingiusto o se la pretesa è manifestamente arbitraria, prevale la qualificazione per rapina.
- La contestazione parziale di una circostanza aggravante composta (es. metodo vs agevolazione mafiosa) può determinare difetto di interesse a impugnare in cassazione, se l'accoglimento non produrrebbe utilità concreta per l'impugnante.
- La sussistenza delle esigenze cautelari richiede elementi di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione; la sola presunzione ricavabile da circostanze aggravanti può essere valorizzata, ma deve essere integrata da elementi fattuali specifici.
- Il giudice di merito deve motivare in ordine all'adeguatezza o inadeguatezza di misure meno afflittive (arresti domiciliari, controllo elettronico) con riferimento alla personalità, al comportamento e ai precedenti dell'indagato.
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