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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12784/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un’azione di nullità proposta per dedotta violazione del divieto di patto commissorio: una parte aveva venduto, con rogito del 31 gennaio 2001, un fabbricato con terreno pertinenziale a un soggetto che, secondo la prospettazione attorea, avrebbe contestualmente erogato o dovuto erogare un prestito, e due giorni dopo avrebbe ottenuto la promessa di riacquisto del medesimo immobile a un prezzo assai più elevato, con rate mensili e interessi, così da configurare un trasferimento con causa di garanzia. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo che la vendita fosse funzionalmente collegata al successivo preliminare di rivendita e quindi nulla ex art. 2744 c.c. In appello aveva impugnato la sentenza solo uno dei comproprietari/eredi, chiedendo la riforma e la validità della compravendita. La Corte d’appello aveva però rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari; l’appellante aveva notificato l’atto ad alcuni soggetti ma aveva omesso la notifica a una coerede deceduta, e aveva poi sostenuto che la notificazione ai fratelli bastasse perché tutti sarebbero stati eredi della medesima. La Corte territoriale ha ritenuto non provata la qualità di eredi di tutti i destinatari e ha dichiarato inammissibile l’appello per mancata corretta integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, un vizio di motivazione e la violazione dell’art. 303 c.p.c., assumendo contraddittorietà della sentenza d’appello; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 2028 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo di aver agito anche nell’interesse di tutti gli aventi causa dell’originario acquirente e quindi che non fosse necessaria l’integrazione del contraddittorio. La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi: il primo perché la motivazione della Corte d’appello non era contraddittoria, essendo stata espressa una prima ragione decisoria e, in via subordinata, una seconda autonoma; inoltre la censura era comunque inammissibile perché non individuava un fatto storico decisivo omesso. Il secondo perché introduceva una questione nuova, non risultante dalla sentenza impugnata e non specificamente dedotta nel giudizio di merito, oltre a non chiarire perché, pur agendo nell’interesse di altri aventi causa, costoro fossero stati evocati in giudizio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha confermato la decisione della Corte d’appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibile l’appello per mancata corretta integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo la contraddittorietà della motivazione e rilevando altresì il difetto di specificità del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché introduceva una questione nuova, non devoluta al giudice di merito, e comunque non adeguatamente specificata. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati; disposto l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2744 c.c.

    Richiamato come parametro del divieto di patto commissorio, rispetto al quale era stata originariamente proposta l’azione di nullità della compravendita.

  • art. 331 c.p.c.

    Usato per l’integrazione del contraddittorio in appello nei confronti dei litisconsorti necessari; la mancata corretta integrazione ha determinato l’inammissibilità dell’appello.

  • art. 303 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente nel primo motivo, ma la censura è stata ritenuta infondata e in parte inammissibile.

  • art. 2028 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere di avere agito anche nell’interesse altrui; la questione è stata considerata nuova e quindi inammissibile in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, ma senza esito favorevole al ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni o argomentazioni; nel caso concreto la censura non rispettava tale perimetro.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per porre a carico del ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale base di riferimento per la misura dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, quando la decisione deve essere resa nei confronti di litisconsorti necessari, la notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio deve essere correttamente eseguita verso tutti i soggetti necessari; l’omissione o l’erronea individuazione della qualità con cui vengono evocati può comportare l’inammissibilità dell’impugnazione.
  • La qualità di figlio di un soggetto non prova, di per sé, la qualità di erede: ai fini dell’integrazione del contraddittorio o dell’individuazione dei destinatari dell’impugnazione occorre dimostrare l’effettiva delazione ereditaria e, se contestata, non basta una mera affermazione apodittica.
  • Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. concerne l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per contestare la mera logicità o opportunità delle argomentazioni del giudice di merito.
  • Non integra contraddittorietà della motivazione la sentenza che sviluppi una prima ragione decisoria e, in via ulteriore e subordinata, una seconda ragione autonoma a sostegno dello stesso esito.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che richiedano accertamenti in fatto non compiuti nel giudizio di merito; la parte che le invoca deve anche indicare specificamente dove e come le abbia tempestivamente dedotte in precedenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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