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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7404/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale in danno della società Kerion Telmed s.r.l. (fallita). Il ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) violazione dell'art. 606, lett. d) c.p.p. per mancata ammissione di prova decisiva (rinnovo dell'istruttoria e audizione di un consulente/CTU); (2) erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione con riferimento alla qualificazione come operazione distrattiva di pagamenti infragruppo e sul mancato riconoscimento di vantaggi compensativi ex ante (richiamando anche l'art. 2634 c.c. e la possibile applicazione della clausola del terzo comma di tale articolo); (3) censura sulla quantificazione della somma distratta e sull'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 1 legge fall.; (4) doglianze sulla commisurazione delle pene accessorie fallimentari e sulle motivazioni della Corte d'appello.

La decisione

Il ricorso è stato respinto nella sua totalità. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità della richiesta (mancata indicazione precisa delle circostanze e dei vantaggi che il consulente avrebbe dovuto valutare). I restanti motivi sono stati dichiarati infondati: la Corte di legittimità ha confermato la natura distrattiva dell'operazione ritenendo provato che somme incassate dalla fallita per la fornitura sono poi state utilizzate per acquistare quote prive di effettivo valore tramite trasferimenti che hanno depauperato il patrimonio societario; ha escluso che una generica prospettazione di "vantaggio di gruppo" sia idonea a escludere la fraudolenza senza dimostrazione di specifici vantaggi compensativi prevedibili per la singola società; ha quindi ritenuto corretta la quantificazione della rilevanza economica ai fini dell'aggravante e ha considerato generiche le censure relative alla commisurazione delle pene accessorie.

Norme richiamate

  • art. 606 lett. d) c.p.p.

    Il vizio dedotto per mancata assunzione di prova deve essere prospettato con concretezza: richieste generiche di rinnovazione istruttoria sono inammissibili; il giudice della legittimità non ammette rilievi vaghi circa la presunta "prova decisiva".

  • art. 2634 c.c.

    Nelle operazioni infragruppo l'esenzione dalla natura distrattiva richiede la dimostrazione di specifici vantaggi compensativi per la singola società coinvolta valutabili ex ante; un generico vantaggio di gruppo non è sufficiente a escludere la fraudolenza.

  • art. 219, comma 1 legge fall.

    Ai fini dell'aggravante fallimentare rileva l'entità del pregiudizio arrecato ai creditori: anche se alcune poste fossero oggetto di contestazione, la somma residua sottratta può comunque giustificare l'applicazione dell'aggravante se di rilevante entità.

Massime di principio

  • Le richieste di rinnovazione dell'istruttoria o di ammissione di nuova prova devono indicare in modo preciso le circostanze e gli elementi che si intende far emergere; formulazioni generiche sono inammissibili.
  • Nelle operazioni infragruppo la valutazione della liceità economica deve concentrarsi sui vantaggi compensativi specifici e prevedibili per la singola società al momento dell'operazione (valutazione ex ante); la generica prospettazione di un "vantaggio di gruppo" non esclude il dolo distrattivo.
  • Il passaggio immediato di risorse che determina il depauperamento del patrimonio societario senza giustificazione economica manifesta – soprattutto se mediato da trasferimenti fra soci e società collegate – elementi idonei a configurare la distrazione di beni.
  • La quantificazione dell'entità del danno ai fini delle aggravanti fallimentari è valutata anche in termini assoluti e di impatto sui creditori; somme rilevanti possono giustificare aggravanti anche se alcune poste sono contestate.
  • In sede di impugnazione, la difesa deve indicare elementi concreti e specifici su cui fondare la tesi di ragionevolezza o della prevedibilità dei vantaggi: valutazioni astratte o basate solo su pareri non dettagliati difficilmente escludono il dolo.

Testo integrale

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