Cassazione Penale, Sentenza n. 7442/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di rinvio della Corte d'appello che aveva nuovamente escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., denunciando violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione. Sosteneva che i giudici non si erano uniformati al principio di diritto stabilito dalla Cassazione con la precedente annullamento e non avevano valutato le modalità oggettive della condotta (allontanamento breve, necessità di recuperare un giocattolo, abbigliamento da casa, presenza della figlia, occasionalità dell’episodio), avendo escluso la tenuità basandosi in modo astratto sul titolo del reato e sui precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello si fosse conformata al principio di diritto indicato nella sentenza di annullamento, avendo valutato gli elementi oggettivi della condotta: l'imputato è stato sorpreso all'esterno del cancello mentre comunicava con due persone (una con precedenti), in violazione del divieto di comunicare con non conviventi imposto dalla misura degli arresti domiciliari; la misura era stata applicata per tentata estorsione aggravata con rischio di inquinamento probatorio, rendendo non minima l'offensività della condotta. Perciò la causa di non punibilità è stata esclusa. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità va valutata con parametri oggettivi riferiti alla minima offensività del fatto; i precedenti penali non sono il criterio principale per valutare l'esiguità del pericolo, che si forma sulla base delle modalità concrete della condotta.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma che individua il vizio dedotto in cassazione: violazione di norme sulla motivazione o su regole di diritto; il ricorrente ha invocato tale previsione per denunciare vizio di motivazione.
Norma richiamata dal ricorrente come violata nella motivazione della Corte d'appello; la Cassazione ha ritenuto infondata la censura relativa all'applicazione del principio già enunciato nel precedente annullamento.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di irrogare una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente a 3.000 euro.
Massime di principio
- Per il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. il giudice deve valutare gli elementi oggettivi della condotta (modalità, tempo, luogo, pericolo effettivo) e non basarsi primariamente sui precedenti penali.
- I precedenti personali possono rilevare ai fini dell'accertamento di eventuale abitualità, ma non sostituiscono la valutazione della minima offensività dell'evento concreto.
- La violazione di prescrizioni accessorie degli arresti domiciliari (es. divieto di comunicare con non conviventi) e il contatto con soggetti pregiudicati aumentano la offensività della condotta e possono ostare al riconoscimento della tenuità.
- Se la misura detentiva è stata adottata per reati che comportano rischio di inquinamento probatorio (es. estorsione con vittime d'usura), i giudici saranno più cauti nel riconoscere la tenuità quando l'allontanamento può aver favorito contatti rischiosi.
- Fattori che favoriscono il riconoscimento della tenuità: allontanamento brevissimo e necessario, immediato rientro, assenza di contatti con terzi non conviventi, carattere occasionale e isolato dell'episodio rispetto a un lungo periodo di rispetto della misura.
- Un precedente annullamento della Cassazione che indica criteri di valutazione vincola il giudice di rinvio a esaminare esplicitamente quegli aspetti e a motivare in relazione ai parametri indicati; il mancato adeguato esame può costituire motivo di censura in cassazione.
- Le impugnazioni manifestamente infondate possono comportare condanne alle spese e contributi alla Cassa delle ammende; valutare la fondatezza della doglianza prima di proporre il ricorso.
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