Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 21463/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due imputati ritenuti responsabili nei giudizi di merito conformi di plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente di tipo hashish e cocaina nei quantitativi indicati nell'imputazione. Uno degli imputati ha proposto ricorso lamentando: 1) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 2) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per la mancata esclusione dell'aumento per la recidiva; 3) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sulla determinazione della pena. L'altro imputato ha dedotto violazione di legge processuale penale e vizi motivazionali in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi inammissibili. Ha osservato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione congrua e non apparente su tutti i profili dedotti, che le censure riproponevano questioni già vagliate in appello e si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del fatto. In particolare, ha condiviso il giudizio di merito di esclusione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, fondato su qualità e quantità dello stupefacente e sulle modalità di detenzione, elementi indicativi di professionalità dell'attività illecita e di una capacità di diffusione non compatibile con la minima offensività. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivato il riconoscimento della recidiva per uno degli imputati, valorizzando i precedenti specifici e la gravità del fatto, nonché il trattamento sanzionatorio, rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p. Il dispositivo ha quindi dichiarato inammissibili i ricorsi, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La fattispecie di lieve entità può essere esclusa quando quantità, qualità della droga e modalità della detenzione evidenzino professionalità dell'attività illecita e rilevante capacità di diffusione sul mercato, incompatibili con la minima offensività.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La riqualificazione in ipotesi lieve richiede una valutazione complessiva della condotta e dei dati probatori; non è dovuta se gli elementi del caso mostrano un'attività non minima.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione del quantum della pena rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito entro i limiti di legge.

  • art. 133 c.p.

    La scelta della pena deve essere compiuta secondo i parametri legali di personalizzazione della sanzione, con indicazione delle ragioni poste a fondamento.

Massime di principio

  • In materia di stupefacenti, la qualificazione del fatto come di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 va compiuta mediante valutazione complessiva di quantità, qualità della sostanza e modalità della detenzione; la presenza di elementi che denotano professionalità e concreta capacità diffusiva può legittimamente escludere la fattispecie attenuata.
  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del fatto già scrutinato dai giudici di merito.
  • Il riconoscimento della recidiva è adeguatamente motivato quando il giudice valorizza precedenti penali analoghi e la gravità del nuovo fatto ai fini dell'accresciuta pericolosità sociale.
  • La dosimetria della pena è questione devoluta al giudice di merito, il quale deve muoversi entro i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; in cassazione la censura è inammissibile se tende solo a sostituire una diversa valutazione di merito in assenza di arbitrarietà o manifesta illogicità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.