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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26525/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2008, fondato sulla tassazione di una plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno qualificato come edificabile. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la decisione era stata riformata dalla CTR su appello dell'ufficio. In Cassazione il contribuente ha proposto tre motivi; il primo denunciava la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, in violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., assumendo che la CTR avesse reso una motivazione solo graficamente esistente, priva di reale contenuto decisorio e di riferimenti sufficienti ai fatti e alle norme applicate. Gli altri motivi non sono stati esaminati perché assorbiti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, ravvisando una motivazione apparente nella sentenza della CTR: il ragionamento decisorio era soltanto accennato, non consentiva il controllo sulla logicità ed esattezza della decisione e non raggiungeva il "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. È stato quindi accolto il primo motivo, dichiarati assorbiti i restanti, cassata la sentenza impugnata e disposto il rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Impone alla decisione tributaria una motivazione effettiva e comprensibile; la sua violazione integra nullità quando la motivazione è solo apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato tra le norme violate, in relazione al dovere del giudice di pronunciarsi correttamente sulle domande ed eccezioni delle parti.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro della validità formale e sostanziale della sentenza, che deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve superare la soglia del minimo costituzionale; se obiettivamente inidonea a far comprendere il percorso logico-giuridico del giudice, la sentenza è nulla.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione apparente non soddisfa il requisito costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Massime di principio

  • Sussiste nullità della sentenza per motivazione apparente quando il testo, pur formalmente esistente, non consente di percepire il fondamento della decisione e il ragionamento seguito dal giudice.
  • La motivazione è apparente se contiene argomentazioni obiettivamente inidonee a rendere conoscibile la ratio decidendi e non può essere integrata dall'interprete con ipotesi o congetture.
  • Nel giudizio tributario la sentenza deve indicare in modo almeno minimo gli elementi di fatto e le disposizioni applicate, altrimenti non supera la soglia del "minimo costituzionale" richiesta dall'art. 111 Cost.
  • L'accoglimento del motivo che denuncia la nullità della motivazione comporta la cassazione della sentenza impugnata e rende assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

Testo integrale

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