Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1050/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600526

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso alla documentazione amministrativa relativa all'istruttoria dell'ordinanza comunale sul divieto di sosta

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (privati destinatari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, con il ricorso principale, un'ordinanza comunale recante l'estensione del divieto di sosta su una strada comunale e gli atti presupposti, inclusi i pareri della Polizia locale. Contestualmente hanno proposto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., un'istanza incidentale per l'annullamento del diniego parziale di accesso contenuto nella nota comunale del 15 gennaio 2026 e per l'accertamento del diritto di ostensione degli atti richiesti con l'istanza del 17 dicembre 2025 e successivi solleciti. I ricorrenti hanno dedotto la necessità di acquisire la documentazione integrante l'istruttoria posta a fondamento dell'ordinanza impugnata, facendo valere un interesse diretto, concreto e attuale, di natura difensiva.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente all'istanza incidentale di accesso, poiché il Comune ha trasmesso tutti i documenti richiesti dopo la proposizione del giudizio, dapprima il 13 febbraio 2026 e da ultimo il 9 aprile 2026. Ai fini della soccombenza virtuale, il Collegio ha ritenuto il ricorso in materia di accesso tempestivo, essendo stato depositato entro quindici giorni dal perfezionamento dell'ultima notificazione, e ha riconosciuto la sussistenza in capo ai ricorrenti di un interesse diretto, concreto, attuale e difensivo alla conoscenza degli atti. Il Comune è stato quindi considerato virtualmente soccombente, avendo soddisfatto la richiesta ostensiva soltanto dopo l'instaurazione del giudizio. Tuttavia, il tardivo adempimento spontaneo è stato valutato quale comportamento conciliativo idoneo a giustificare la compensazione parziale delle spese. Le spese della fase sono state compensate per metà e, per la restante metà, pari a 400 euro, poste a carico del Comune, oltre spese generali e accessori.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    istanza di accesso proposta in via incidentale con il gravame principale

    Consente di proporre nel giudizio principale l'azione in materia di accesso; la sopravvenuta ostensione integrale degli atti determina la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di accesso.

  • art. 26 c.p.a.

    il giudice ... può valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese

    Consente di regolare le spese tenendo conto della soccombenza virtuale e delle concrete modalità di definizione della controversia.

  • art. 92 c.p.c.

    ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio

    Rileva, mediante il richiamo operato dal giudice, per giustificare la compensazione parziale delle spese in presenza di un adempimento spontaneo, seppur tardivo, dell'amministrazione.

Massime di principio

  • La completa ostensione dei documenti richiesti dopo la proposizione del ricorso in materia di accesso determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda ostensiva, senza rendere irrilevante la verifica della tempestività del ricorso e della fondatezza dell'interesse all'accesso ai fini della regolazione delle spese.
  • L'interesse all'accesso agli atti dell'istruttoria posta a fondamento di un provvedimento amministrativo impugnato è diretto, concreto e attuale, nonché difensivo, quando la conoscenza dei documenti è funzionale alla tutela giudiziale della posizione del richiedente.
  • Ai fini della soccombenza virtuale, l'amministrazione che ostende integralmente la documentazione soltanto dopo l'instaurazione del giudizio deve essere considerata virtualmente soccombente, anche se la sopravvenuta ostensione comporta la cessazione della materia del contendere.
  • L'adempimento spontaneo e tardivo dell'amministrazione, qualificabile come comportamento conciliativo volto a definire il contenzioso in materia di accesso, può giustificare la compensazione parziale delle spese, pur permanendo la soccombenza virtuale dell'amministrazione per la ritardata ostensione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.