Cassazione Civile, Ordinanza n. 33855/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva presentato istanza di rimborso di parte della ritenuta IRPEF applicata dal datore di lavoro, in occasione del pensionamento, sulle somme percepite dal fondo di previdenza complementare; in via subordinata aveva chiesto la restituzione di una somma minore. Formatosi il silenzio-rifiuto dell'amministrazione, aveva proposto ricorso. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardività dell'istanza, mentre la CTR, pur ritenendo tempestiva l'istanza, aveva respinto nel merito la domanda subordinata. In cassazione il contribuente ha dedotto tre motivi: 1) omessa pronuncia sulla richiesta di applicare il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.; 2) omesso esame di un fatto decisivo, censura che la Corte ha riqualificato come omessa motivazione sulla domanda subordinata relativa alla diversa aliquota applicabile alle erogazioni di previdenza complementare maturate fino al 31 dicembre 2000 e a quelle maturate dal 2001 al 2006; 3) violazione di norme tributarie e di interpretazione normativa, spiegato però solo in via subordinata rispetto all'accoglimento dei precedenti.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendolo infondato perché la CTR aveva preso posizione sia sul principio di non contestazione sia, in generale e poi specificamente, sulla domanda subordinata. Ha accolto il secondo motivo, rilevando che la motivazione della CTR sulla domanda subordinata era meramente apparente, perché si limitava ad affermare, senza sviluppo argomentativo, che la pretesa comportava un'inammissibile applicazione analogica di normativa non pertinente. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Il principio di non contestazione non risultava violato, perché il giudice di merito aveva ritenuto che l'amministrazione avesse svolto difese puntuali sui punti controversi e che la controversia investisse soprattutto questioni di diritto.
art. 14 preleggi
Norma richiamata nel terzo motivo, rimasto assorbito; la Corte non ne ha esaminato il merito.
Norma richiamata nel terzo motivo, assorbito.
art. 13 d.lgs. n. 124/1993
Norma richiamata nel terzo motivo, assorbito.
Norme richiamate nel terzo motivo, assorbito.
Massime di principio
- La censura di omessa pronuncia è infondata quando dalla motivazione risulta che il giudice abbia comunque esaminato e disatteso espressamente la tesi della parte, sia pure con formula sintetica.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando il giudice si limiti ad affermazioni assertive o meramente apodittiche che non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito per decidere la domanda.
- Quando la decisione di merito viene cassata per vizio motivazionale su un capo di domanda, restano assorbite le censure ulteriori che presuppongono l'esame di quel medesimo capo.
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