Cassazione Penale, Ordinanza n. 33771/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese per essersi impossessato di un quantitativo non determinato di acqua mediante manomissione del contatore idrico collegato alla rete comunale. Il primo motivo deduceva l'intervenuta prescrizione del reato. Il secondo motivo contestava la configurabilità della circostanza aggravante relativa all'uso di un mezzo fraudolento e collegava a tale doglianza la richiesta di dichiarare l'improcedibilità del reato per difetto di querela. Il terzo motivo denunciava la mancanza di motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, osservando che il termine sarebbe maturato il 10 novembre 2026 e che, per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, opera la disciplina della legge n. 103 del 2017, con sospensione del corso della prescrizione tra il termine per il deposito della sentenza di primo grado e la pronuncia del dispositivo della decisione del grado successivo, entro il limite massimo di un anno e sei mesi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione inedita; conseguentemente è stata ritenuta manifestamente infondata la doglianza relativa alla procedibilità per difetto di querela. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e assenza di una critica argomentata, anche alla luce della motivazione ritenuta esaustiva e logica dalla Corte territoriale, che aveva dato atto dell'alimentazione dell'immobile mediante un allaccio abusivo diretto. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È richiamato quale norma incriminatrice del furto contestato per l'impossessamento dell'acqua.
È richiamato quale aggravante contestata in relazione alla manomissione del contatore, qualificata nel capo di imputazione come modalità di realizzazione del furto.
La difesa ne ha contestato la configurabilità; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile perché la questione era inedita.
È richiamato per individuare il termine di deposito della sentenza di condanna di primo grado rilevante ai fini della sospensione della prescrizione.
La disciplina è applicata ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 e prevede la sospensione della prescrizione nel passaggio tra il giudizio di primo grado e quello successivo, entro un anno e sei mesi.
Massime di principio
- Per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, il termine di prescrizione è soggetto alla disciplina della legge n. 103 del 2017, inclusa la sospensione dal termine previsto per il deposito della sentenza di condanna di primo grado fino alla pronuncia del dispositivo della decisione che definisce il grado successivo, comunque per un periodo non superiore a un anno e sei mesi.
- È inammissibile in cassazione il motivo che deduca per la prima volta una questione non proposta nei precedenti gradi di giudizio.
- La censura di mancanza di motivazione è inammissibile quando sia formulata in modo generico e non indichi le specifiche ragioni di diritto o gli argomenti con cui la motivazione della decisione impugnata dovrebbe essere criticata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove sussistano profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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