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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36383/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L’imputato era stato condannato, all’esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di La Spezia con sentenza del 26 ottobre 2021, confermata dalla Corte di appello di Genova il 28 gennaio 2026, alla pena di due mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, per il delitto di sostituzione di persona. Nella qualità di collaboratore di una società di fornitura, si era sostituito a due clienti sottoscrivendo a loro nome diversi contratti di fornitura di gas ed energia elettrica per abitazione e negozio, inducendo in errore le società fornitrici e procurandosi le provvigioni, a Omeglia e altrove nel 2017 e nel 2018. Con il primo motivo ha denunciato la nullità assoluta del giudizio di appello per omessa notificazione del decreto di citazione al difensore di fiducia: la notifica, eseguita il 14 ottobre 2025 per l’udienza del 28 gennaio 2026, era stata indirizzata a un diverso avvocato omonimo, presso un diverso indirizzo PEC, impedendo al difensore nominato di esercitare le facoltà processuali, compresa la richiesta di trattazione in presenza. Con il secondo motivo ha censurato l’omessa pronuncia della Corte territoriale sull’eccezione di nullità, già formulata con memoria del 5 dicembre 2025. Con il terzo ha contestato la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 494 c.p., invocando la clausola di sussidiarietà rispetto alla falsità in scrittura privata prevista dall’art. 485 c.p., fattispecie indicata come depenalizzata. Con il quarto ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione circa la prova del dolo specifico richiesto dall’art. 494 c.p. Con il quinto ha lamentato l’erroneo diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: dagli atti ha accertato che il decreto di citazione in appello era stato notificato a un diverso difensore, identificato come altro avvocato, e a un indirizzo PEC diverso da quello del difensore di fiducia ritualmente nominato. L’omessa notificazione al difensore dell’imputato integra nullità assoluta per omissione della citazione; in caso di omonimia, la cancelleria deve individuare correttamente il legale destinatario e l’irregolarità non può essere imputata all’imputato. La notificazione errata aveva inoltre impedito al difensore di chiedere nei termini la trattazione in presenza. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito perché strettamente collegato alla stessa violazione processuale. Sono rimaste assorbite, ma non precluse, le questioni sulla configurabilità del delitto di cui all’art. 494 c.p., sulla relativa clausola di sussidiarietà, sul dolo specifico e sull’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Genova per l’ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    l’omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell’imputato determina una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. per omissione della citazione, con conseguente regressione del procedimento allo stato in cui si è verificato il vizio.

    L’omessa notificazione al difensore di fiducia del decreto di citazione per il giudizio di appello integra una nullità assoluta per omissione della citazione.

  • art. 179, comma 1, c.p.p.

    l’omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell’imputato determina una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. per omissione della citazione, con conseguente regressione del procedimento allo stato in cui si è verificato il vizio.

    La nullità per omessa citazione del difensore di fiducia è assoluta e comporta la regressione del procedimento allo stato in cui si è verificato il vizio.

  • art. 601 c.p.p.

    La disposizione è stata richiamata dal ricorrente in relazione alla denunciata irregolarità della citazione in appello, ma la Corte non ne ha fornito un’autonoma interpretazione.

  • art. 598-bis, comma 2, c.p.p.

    In questo modo al difensore di fiducia ritualmente nominato è stato precluso di chiedere, nei termini di legge, la celebrazione del giudizio di appello con la trattazione in presenza all’udienza camerale partecipata ex art. 127 cod. proc. pen., secondo quanto stabilito dall’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.

    La notificazione al difensore corretto è necessaria anche per consentirgli di esercitare nei termini la facoltà di chiedere la trattazione in presenza prevista dalla disciplina dell’appello.

  • art. 127 c.p.p.

    In questo modo al difensore di fiducia ritualmente nominato è stato precluso di chiedere, nei termini di legge, la celebrazione del giudizio di appello con la trattazione in presenza all’udienza camerale partecipata ex art. 127 cod. proc. pen., secondo quanto stabilito dall’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte richiama l’udienza camerale partecipata quale modalità di trattazione in presenza che il difensore non aveva potuto richiedere a causa della notifica irregolare.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Dall’esame degli atti contenuti nel fascicolo - sempre accessibili al Collegio nei casi in cui sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e nei quali, pertanto, questa Corte è «giudice anche del fatto»

    Quando il ricorso deduce un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti del fascicolo ed è giudice anche del fatto processuale.

  • art. 494 c.p.

    La configurabilità del delitto e le questioni relative alla clausola di sussidiarietà e al dolo specifico sono rimaste assorbite e non precluse; la Corte non ha deciso nel merito tali questioni.

  • art. 485 c.p.

    La dedotta applicabilità della fattispecie di falsità in scrittura privata, indicata dal ricorrente come depenalizzata, è rimasta assorbita e non preclusa; la Corte non ne ha esaminato il merito.

  • art. 131-bis c.p.

    La questione sull’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è rimasta assorbita e non preclusa.

Massime di principio

  • L’omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell’imputato determina una nullità assoluta per omissione della citazione, con regressione del procedimento allo stato in cui il vizio si è verificato.
  • In caso di omonimia tra avvocati dello stesso foro, spetta alla cancelleria individuare correttamente il difensore destinatario della notificazione; l’imputato non può essere gravato delle conseguenze di un errore di identificazione non a lui imputabile.
  • La notificazione del decreto di citazione al difensore effettivamente nominato è necessaria a garantire l’esercizio delle facoltà processuali che devono essere esercitate entro termini decorrenti dalla citazione, inclusa la richiesta di trattazione in presenza prevista per il giudizio di appello.
  • Quando è dedotto un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti del fascicolo per verificare il fatto processuale denunciato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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