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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31764/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da una cooperativa edilizia per far dichiarare inefficace nei propri confronti una donazione con cui un soggetto, già amministratore della cooperativa e ritenuto responsabile di un pregiudizio economico verso di essa, aveva trasferito alla moglie la propria quota indivisa del 50% di un immobile, contestualmente dichiarando il mutamento del regime patrimoniale dei coniugi da comunione legale a separazione dei beni. Il tribunale aveva respinto la domanda, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione accogliendo la revocatoria. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 2901 c.c. perché, al momento della donazione, il credito non era ancora formalmente accertato ed era insorta solo una mera aspettativa, mentre il credito sarebbe sorto solo anni dopo; 2) violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c. per mancata prova del pregiudizio e dell'incapienza del patrimonio, nonché per difetto della dolosa preordinazione richiesta per gli atti gratuiti anteriori al credito; 3) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per asserita carenza di motivazione della sentenza d'appello, che non avrebbe criticato adeguatamente le ragioni della decisione di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che, ai fini della revocatoria, il credito va inteso in senso ampio e comprende anche la mera aspettativa o il credito eventuale/litigioso, con irrilevanza della mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità al momento dell'atto. Ha respinto il secondo motivo rilevando che, trattandosi di atto gratuito successivo all'insorgere del credito, è sufficiente la scientia damni, intesa come semplice consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, non essendo necessaria l'intenzione di nuocere né la prova di specifica dolosa preordinazione; inoltre, le censure miravano in realtà a contestare la valutazione delle prove e degli indizi compiuta dal giudice di merito, non la violazione delle regole sull'onere della prova. Ha infine respinto il terzo motivo osservando che la motivazione della sentenza impugnata non era mancante né apparente, essendo ben comprensibili le rationes decidendi e risultando esaminata la ragione posta dal primo giudice a fondamento del rigetto. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata perché la cooperativa resistente non ha svolto difese in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Per l'azione revocatoria ordinaria è sufficiente, a seconda dei casi, il credito anche eventuale o litigioso; negli atti gratuiti successivi al sorgere del credito è richiesta la semplice scientia damni, cioè la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella onerata; non quando si contesti soltanto la valutazione delle prove o degli indizi.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è viziata solo se manca del minimo necessario a rendere comprensibile la decisione; non basta il dissenso sulla ricostruzione dei fatti o sulla preferenza data a una tesi rispetto a un'altra.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    I motivi sono stati esaminati come deduzioni di violazione di legge e di vizio motivazionale, ma le censure sono state ritenute infondate perché dirette in realtà a contestare il merito dell'apprezzamento probatorio.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, il requisito del credito non richiede che il credito sia già definitivo, liquido ed esigibile: è sufficiente anche una situazione di credito eventuale, litigioso o di mera aspettativa, purché idonea a fondare la qualità di creditore.
  • Per gli atti a titolo gratuito compiuti dal debitore dopo il sorgere del credito, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. consiste nella sola consapevolezza del pregiudizio potenzialmente arrecato alle ragioni del creditore, non nell'intenzione specifica di nuocere.
  • La prova della scientia damni può essere desunta anche da presunzioni e da un complesso di elementi indiziari valutati dal giudice di merito.
  • La censura ex art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia errato nel riparto dell'onere probatorio; non quando il ricorrente contesti, in sostanza, l'apprezzamento delle prove o la loro attendibilità.
  • Il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza sia priva del minimo argomentativo necessario a rendere percepibile la ratio decidendi; non è sufficiente lamentare che il giudice d'appello non abbia condiviso o analiticamente confutato ogni argomento del primo giudice, se la decisione consente comunque di comprendere le ragioni della riforma.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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