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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21155/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'interessato impugnava l'ordinanza che, dopo aver riconosciuto la continuazione tra due sentenze (patteggiamento del Tribunale di Macerata del 19/05/2016 e condanna del Tribunale di Ancona del 16/05/2019), rideterminava la pena in 11 mesi di reclusione e 350 euro di multa ma rifiutava di estendere alla pena unitaria la sospensione condizionale già concessa nella prima sentenza e, anzi, revocava d'ufficio la sospensione concessa con la prima sentenza. Il ricorso deduceva: 1) violazione degli artt. 81, 163 e 164 c.p. per aver negato l'estensione del beneficio senza valutare la pena unitaria; 2) violazione dell'art. 168 c.p. e degli artt. 666 e 671 c.p.p. per aver disposto la revoca del beneficio in assenza dei presupposti e adottando la statuizione d'ufficio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso in parte, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alle statuizioni che avevano revocato la sospensione condizionale e che avevano rigettato la richiesta di estensione del beneficio alla pena complessivamente rideterminata, rinviando il giudizio al Tribunale di Ancona. La Corte ha chiarito che, una volta riconosciuta la continuazione e determinata la pena unitaria, il giudice dell'esecuzione deve svolgere una valutazione unitaria e motivata sulla concedibilità della sospensione condizionale (verificando i limiti quantitativi dell'art. 163 c.p., l'eventuale sussistenza di condizioni ostative ai sensi dell'art. 164 c.p. e la prognosi di astensione da nuovi reati), e non può revocare automaticamente il beneficio sulla base della mera pluralità delle condanne o della commissione di altro delitto nel quinquennio.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base procedurale per l'istanza al giudice dell'esecuzione volta a riconoscere la continuazione e a rideterminare la pena in executivis; il giudice dà applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva.

  • art. 624 cod. pen.

    Articolo che definisce il reato di furto, qualificazione sostanziale dei reati per cui l'imputato era stato condannato nelle sentenze prese in considerazione.

  • art. 625 cod. pen.

    Aggravante/elemento relativo al reato di furto contestato; utilizzato per identificare la fattispecie sanzionata nelle sentenze impugnate.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato per la disciplina del concorso di reati o della determinazione della pena in presenza di più delitti (rilevante nella valutazione della continuazione).

  • art. 56 cod. pen.

    Riferimento a eventuale tentativo (cfr. deduzioni sulla qualificazione dei fatti nelle sentenze), utile a definire la posizione sostanziale dell'imputato.

  • art. 163 cod. pen.

    Stabilisce i limiti quantitativi entro cui è possibile concedere la sospensione condizionale della pena: il giudice deve verificare se la pena complessiva rideterminata rientra nei limiti previsti per il beneficio.

  • art. 164 cod. pen.

    Individua le condizioni ostative alla concessione della sospensione condizionale (es. recidiva, gravità del fatto); il giudice deve accertare se sussistono tali ostacoli con riguardo alla pena unitaria.

  • art. 168 comma 1 n. 1 cod. pen.

    Disciplina la revoca della sospensione condizionale in caso di commissione di un nuovo delitto nel termine previsto: la revoca richiede il rispetto dei presupposti normativi e non può essere disposta automaticamente senza verifica.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma procedurale collegata alle competenze del giudice dell'esecuzione; indica profili di rito concernenti l'esecuzione e le decisioni in materia di benefici.

Massime di principio

  • Quando il giudice dell'esecuzione riconosce la continuazione tra reati già giudicati, le precedenti condanne vanno valutate unitariamente: la sospensione condizionale già concessa non viene revocata automaticamente ma va riesaminata rispetto alla pena unitaria.
  • Il giudice deve motivare espressamente se estende o revoca la sospensione condizionale alla luce dei limiti quantitativi dell'art. 163 c.p., delle eventuali condizioni ostative previste dall'art. 164 c.p. e di una prognosi favorevole o sfavorevole di astensione da nuovi reati.
  • La mera pluralità di condanne o la circostanza che sia stato commesso un altro delitto nel quinquennio non costituiscono di per sé motivo sufficiente per la revoca automatica della sospensione: è necessaria una valutazione dei presupposti di revoca di cui all'art. 168 c.p.
  • In sede di nuovo esame dopo annullamento, il giudice dell'esecuzione deve fornire valutazioni concrete e specifiche (quantitative e qualitative) sul trattamento sanzionatorio unitario e motivare la decisione sull'estensione o revoca del beneficio.

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