Cassazione Penale, Sentenza n. 8429/2023 del 24/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Scala era destinatario di decreto di sequestro preventivo relativo a crediti d'imposta ritenuti fittizi e alla successiva commercializzazione degli stessi. Il ricorrente contestava la legittimità del sequestro sostenendo che: il credito d'imposta, quale corrispettivo di una prestazione, non può costituire profitto confiscabile; vi sarebbe stata una illegittima "duplicazione" del bene sequestrato (sequestro diretto del credito e sequestro per equivalente del valore derivante dalla sua circolazione); la confisca per equivalente è ammissibile solo quando non sia possibile l'aggressione diretta del profitto; la monetizzazione/cessione del credito rappresentava un vantaggio futuro ed eventuale e non un profitto immediato; infine si denunciava carenza motivazionale e mancanza di riscontri sulla effettiva cessione/monetizzazione dei crediti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittimo il sequestro sia del credito d'imposta creato illecitamente (inteso come "prodotto" del reato) sia del successivo profitto realizzato con la cessione dello stesso (sequestro per equivalente). La Corte ha richiamato la distinzione giurisprudenziale tra prodotto, profitto e prezzo, affermando che il prodotto è la cosa materialmente ottenuta con l'attività criminosa (qui il credito illecito) e il profitto è il vantaggio economico ricavato dalla disponibilità o dalla cessione di quel prodotto; pertanto non c'è duplicazione indebita quando si colpiscono aspetti differenti e successivi dell'utilità illecita. Inoltre la Corte ha ricordato i limiti del sindacato in Cassazione sui provvedimenti cautelari reali (art. 325 c.p.p.) e ha condannato la parte privata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
capo 1 del capo di imputazione
Norma richiamata in relazione all'accusa di essere capo e promotore di associazione per delinquere; usata per inquadrare la posizione dell'imputato nel fatto-reato.
Richiamato come norma collegata all'illecita operazione che ha generato il credito d'imposta illecito, in relazione al concetto di profitto direttamente derivato dalla condotta.
art. 648 ter, comma 1, cod. pen.
Citato dal difensore quale possibile fattispecie rilevante in caso di reimpiego di utilità per scopi speculativi/imprenditoriali; la Corte ha rilevato che tale fattispecie non era contestata e non costituiva titolo cautelare nel caso concreto.
Stabilisce i limiti del sindacato di legittimità in Cassazione sui provvedimenti cautelari reali: è ammessa la censura per violazione di legge e vizi motivazionali gravi, ma non la generica illogicità manifesta se non con il motivo specifico previsto dall'art. 606 c.p.p., lett. e).
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico della parte che propone il ricorso cassazionista, in caso di rigetto/decadenza.
Giurisprudenza - Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996 (Chabni Samir)
Richiamata per la distinzione fra prodotto, profitto e prezzo: il prodotto è il frutto diretto dell'attività criminosa; il profitto è il lucro/vantaggio economico derivante; il prezzo è il compenso che incide sui motivi del reato.
Giurisprudenza - Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 (Lucci)
Conferma il principio che il profitto del reato è il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito; usata dalla Corte per giustificare il sequestro del profitto ricavato dalla cessione del credito.
Massime di principio
- Il credito d'imposta ottenuto illecitamente può essere sequestrato come "prodotto" del reato e, separatamente, il valore realizzato con la sua cessione può essere sequestrato come "profitto"; non costituisce necessariamente una indebita duplicazione se si colpiscono aspetti distinti e successivi dell'utilità illecita.
- La confisca per equivalente è strumento applicabile a ciò che costituisce profitto derivante dalla circolazione o monetizzazione del prodotto illecito, e non è limitata solo ai casi in cui sia impossibile l'aggressione diretta del bene originario, se è provato che la cessione ha effettivamente trasferito valore all'imputato o alle società collegate.
- In sede di impugnazione di provvedimenti cautelari reali la Cassazione ha limiti specifici di sindacato: è possibile censurare violazioni di legge e vizi motivazionali gravi; la generica contestazione di illogicità deve essere formulata con i motivi processuali corretti (art. 606 c.p.p.).
- Per contrastare efficacemente misure ablative in casi analoghi, è utile produrre elementi che dimostrino: a) l'assenza di nesso causale tra il reato e la presunta monetizzazione; b) che i crediti erano ancora nella disponibilità e non ceduti/monetizzati; c) la buona fede e la mancanza di responsabilità per eventuali acquirenti terzi; d) la insufficiente quantificazione probatoria della valorizzazione economica vantata dall'accusa.
- La distinzione tecnica tra prodotto, profitto e prezzo è centrale nella valutazione della misura ablativa: le difese devono argomentare quale di questi elementi si sta effettivamente contestando e dimostrare l'assenza del presupposto di legge per la relativa confisca.
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