Cassazione Civile, Ordinanza n. 4401/2011 del 23/02/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (comproprietari)
La controversia
Il proprietario di un appartamento, nel quale risiedeva con la famiglia, aveva convenuto in giudizio il proprietario dell'unità confinante, chiedendo l'esecuzione delle opere necessarie a eliminare rumori ritenuti eccedenti la normale tollerabilità e il risarcimento dei danni alle persone. Dopo l'integrazione del contraddittorio nei confronti della moglie del convenuto, comproprietaria dell'immobile, il Tribunale di Napoli, con sentenza del 28 settembre 2005, aveva rigettato la domanda. In appello, la Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 157/2009 depositata il 20 gennaio 2009, aveva riformato la decisione, condannando in solido i comproprietari al pagamento di 6.000 euro, oltre interessi, e alle spese dei due gradi, sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio che aveva ritenuto attendibile. I comproprietari hanno proposto cinque motivi di ricorso. Con i primi tre hanno denunciato la nullità e l'inutilizzabilità della consulenza dell'ing. P., svolta prima dell'integrazione del contraddittorio nei confronti della comproprietaria e dichiarata nulla dal giudice di primo grado, nonché la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa e il vizio di motivazione per avere la sentenza d'appello fondato la decisione su tale consulenza, nonostante il contrasto con la consulenza rinnovata e con altre risultanze. Con il quarto motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 844 e 2043 c.c. e dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che la domanda risarcitoria personale proposta in appello fosse nuova rispetto alla domanda inibitoria reale e quindi inammissibile. Con il quinto hanno denunciato la violazione dell'art. 2697 c.c. e vizi motivazionali sulla liquidazione equitativa, contestando che fosse stata dimostrata l'impossibilità o la rilevante difficoltà di quantificare il danno.
La decisione
La Corte ha accolto i primi tre motivi, ritenendo che la consulenza dell'ing. P. fosse stata dichiarata nulla perché espletata quando il contraddittorio non era integro e che, pertanto, non potesse essere utilizzata neppure dal giudice d'appello. La sentenza impugnata aveva invece fondato la condanna risarcitoria su quella consulenza, in violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, dovendo la decisione basarsi esclusivamente sulle prove legittimamente acquisite nei confronti di tutte le parti. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati assorbiti, senza decisione nel merito. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, anche per le spese del giudizio di cassazione, disponendo che il giudice di rinvio decida sulla base della consulenza rinnovata e delle altre prove acquisite a contraddittorio integro.
Norme richiamate
la nullità e l’inopponibilità alla litisconsorte necessaria A.G. della c.t.u. dell’ing. P. come ritenuta dal giudice di primo grado non poteva che comportare la sua inutilizzabilità anche da parte del giudice del gravame, poichè realizzatasi in violazione dei principi del contraddittorio e di difesa, dovendo, infatti, anche la sentenza di appello basarsi necessariamente ed esclusivamente sulle prove legittimamente acquisite e produttive di effetti tra tutte le parti del giudizio.
La decisione d'appello deve fondarsi su prove legittimamente acquisite nel rispetto del contraddittorio e utilizzabili nei confronti di tutte le parti; una consulenza svolta prima dell'integrazione del contraddittorio e dichiarata nulla non può essere impiegata per decidere.
moglie di S.V., considerata tale in relazione alla natura reale e agli effetti della domanda proposta anche ai sensi dell’art. 844 c.c., siccome implicante, al fine dell’eliminazione dei dedotti inconvenienti, la richiesta di condanna all’esecuzione di opere necessarie incidenti sull’immobile dal quale il C. aveva assunto che provenivano le immissioni oggetto della controversia e di cui era anch’ella comproprietaria
La domanda diretta a eliminare immissioni mediante opere incidenti sull'immobile coinvolge anche il comproprietario del bene, che deve partecipare al giudizio quale litisconsorte necessario. La Corte richiama la norma per individuare la natura e gli effetti della domanda ai fini dell'integrità del contraddittorio.
La norma è menzionata nell'esposizione del quarto motivo, che la Corte dichiara assorbito, senza risolvere la questione della novità della domanda risarcitoria proposta in appello.
La questione sull'asserita novità e inammissibilità della domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 345 c.p.c. è stata assorbita e non decisa.
La censura sull'onere di dimostrare i presupposti per la liquidazione equitativa del danno è stata assorbita e non ha ricevuto una statuizione di merito.
La disposizione è richiamata esclusivamente in relazione ai requisiti formali dei motivi di ricorso; la Corte non enuncia un principio interpretativo autonomo su di essa.
La norma è richiamata per individuare i vizi denunciati con i motivi di ricorso, senza costituire oggetto di una specifica interpretazione.
artt. 3 e 24 Cost.
Le disposizioni sono indicate nel secondo motivo in connessione con la dedotta violazione del contraddittorio, ma la Corte risolve la questione sulla base dei principi processuali di contraddittorio e difesa, senza un'autonoma interpretazione costituzionale.
Massime di principio
- La consulenza tecnica d'ufficio svolta quando il contraddittorio non è integro e dichiarata nulla non può essere utilizzata dal giudice d'appello, né può fondare la decisione nei confronti della parte che non ha partecipato alle operazioni peritali.
- Quando una consulenza tecnica è dichiarata nulla per difetto di contraddittorio e viene rinnovata dopo l'integrazione dello stesso, il giudice deve decidere esclusivamente sulla base della consulenza rinnovata e delle altre prove legittimamente acquisite a contraddittorio integro.
- La nullità della consulenza per violazione del contraddittorio ne esclude qualsiasi effetto probatorio, anche meramente indiziario, sia nel giudizio in cui è stata espletata sia in un diverso giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 mar 2011Cassazione Civile, Ordinanza n. 7074/2011 del 28/03/2011
- ordinanza_civile · 30 giu 2010Cassazione Civile, Ordinanza n. 15629/2010 del 30/06/2010
- ordinanza_civile · 21 dic 2011Cassazione Civile, Ordinanza n. 27979/2011 del 21/12/2011
- ordinanza_civile · 9 feb 2010Cassazione Civile, Ordinanza n. 2860/2010 del 09/02/2010
- ordinanza_civile · 11 gen 2010Cassazione Civile, Ordinanza n. 225/2010 del 11/01/2010
- ordinanza_civile · 17 lug 2013Cassazione Civile, Ordinanza n. 17458/2013 del 17/07/2013
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →