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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17458/2013 del 17/07/2013

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiati)

La controversia

I proprietari di un fabbricato convenivano in giudizio l’impresa esecutrice di lavori di sistemazione di una strada comunale, il Comune e il tecnico incaricato, chiedendo il risarcimento dei danni che i lavori avevano causato all’immobile. Il Tribunale rigettava la domanda contro il Comune e condannava in solido l’impresa e il tecnico al pagamento di € 2.960,00. Gli attori appellavano; la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 25 novembre 2009, dichiarava inammissibile l’appello per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune, benché tale integrazione fosse stata ordinata dal consigliere istruttore. Con un unico motivo articolato, i ricorrenti denunciavano violazione degli artt. 2055 c.c. e 331, 102, 106 e 107 c.p.c., oltre a vizio di motivazione: sostenevano che il Comune era stato convenuto quale coobbligato solidale e che, pertanto, non sussisteva litisconsorzio necessario né occorreva integrare il contraddittorio in appello.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati in motivazione. Ha affermato che la solidarietà passiva prevista dall’art. 2055 c.c. non determina litisconsorzio necessario: il creditore può agire per l’intero contro ciascun debitore e il rapporto processuale può svolgersi utilmente anche nei confronti di uno solo dei coobbligati. Di conseguenza, non era dovuta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune; l’ordine di integrazione emesso senza i relativi presupposti è improduttivo di effetti e la sua inosservanza non giustifica l’inammissibilità dell’impugnazione. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile l’appello nei confronti degli appellati diversi dal Comune, assorbendo gli altri profili di censura, e ha rinviato ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2055 c.c.

    Anzitutto l’esistenza di un vincolo di solidarietà passiva ai sensi dell’art. 2055 cod. civ. tra più convenuti in un giudizio di risarcimento dei danni non genera mai un litisconsorzio necessario, avendo il creditore titolo per valersi per l’intero nei confronti di ogni debitore, con conseguente possibilità di scissione del rapporto processuale che può utilmente svolgersi anche nei riguardi di uno solo dei coobbligati, per cui non è configurabile, sul piano processuale, inscindibilità delle cause in appello neppure nell’ipotesi in cui i convenuti si siano difesi in primo grado addossandosi reciprocamente la responsabilità esclusiva del sinistro (e, perciò, del danno).

    La solidarietà passiva risarcitoria consente al creditore di chiedere l’intero a ciascun coobbligato e non comporta, di per sé, litisconsorzio necessario né inscindibilità delle cause in appello.

  • art. 331 c.p.c.

    Ne consegue che nella fattispecie, versandosi in ipotesi di obbligazione solidale, va esclusa l’esistenza di un litisconsorzio necessario (sia sostanziale che processuale) tra i convenuti.

    L’integrazione del contraddittorio in appello non è necessaria quando i convenuti sono coobbligati solidali e la causa non è inscindibile.

  • art. 102 c.p.c.

    Ne consegue che nella fattispecie, versandosi in ipotesi di obbligazione solidale, va esclusa l’esistenza di un litisconsorzio necessario (sia sostanziale che processuale) tra i convenuti.

    La solidarietà passiva tra convenuti non integra un litisconsorzio necessario.

  • art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Il motivo è fondato nei termini che seguono.

    La Corte accoglie la censura proposta per violazione di legge e vizio di motivazione, nei limiti precisati in motivazione; gli ulteriori profili restano assorbiti.

  • art. 375 c.p.c.

    Visto l’art. 375, c.p.c. Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa in relazione l’impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Catanzaro.

    La decisione è adottata in camera di consiglio con accoglimento del ricorso e cassazione con rinvio.

Massime di principio

  • La solidarietà passiva nel risarcimento del danno non determina litisconsorzio necessario: il creditore può agire per l’intero contro ciascun coobbligato e la controversia può proseguire autonomamente nei confronti di uno solo di essi.
  • La presenza di più debitori solidali non rende inscindibili le cause in appello, neppure quando in primo grado i convenuti si siano reciprocamente attribuiti la responsabilità esclusiva.
  • L’ordine di integrazione del contraddittorio emesso in assenza dei presupposti necessari è improduttivo di effetti; la sua inosservanza non può quindi determinare l’inammissibilità dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeObbligazioni solidaliImpugnazioni
RamiResponsabilità civileObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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