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Cassazione Civile, Ordinanza n. 2860/2010 del 09/02/2010

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Con scrittura privata di data oscurata, un professionista cedette a un altro, per L. 120.000.000, il proprio studio di fiscalista, includendo gli arredi e gli altri elementi dello studio, l’avviamento e la previsione della continuazione della collaborazione di un ragioniere; il testo contemplava inoltre l’intestazione al cessionario del contratto di locazione e una possibile diminuzione del prezzo in caso di decremento della fatturazione. La clientela era stimata in L. 100.000.000 circa di incassi annui. L’acquirente agì per ottenere la nullità del contratto, sostenendo l’impossibilità e l’illiceità dell’oggetto in quanto la clientela di uno studio professionale non sarebbe cedibile, e chiese la conversione parziale del negozio per la parte relativa agli arredi, alla locazione e alle utenze. Il cedente si oppose e chiese in via riconvenzionale il pagamento del residuo prezzo. Il Tribunale di Catania, con sentenza depositata il 18 gennaio 2002, dichiarò nullo il contratto per impossibilità dell’oggetto, respinse la conversione, ordinò la restituzione all’acquirente di Euro 36.151,98 e di un assegno di L. 6.000.000 e rigettò la riconvenzionale. La Corte d’appello di Catania, con sentenza depositata il 16 ottobre 2004, accolse l’appello principale del cedente e respinse quello incidentale dell’acquirente, rigettando la domanda di nullità e condannando l’acquirente a pagare Euro 25.882,84, oltre interessi, e le spese dei due gradi. In Cassazione l’acquirente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 1362 ss. c.c., dell’art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione, contestando l’interpretazione della scrittura e sostenendo che la comune intenzione fosse trasferire lo studio come un’azienda, comprensiva della clientela; 2) violazione degli artt. 1322, 1325, 1346 e 1418 c.c. e vizio di motivazione, deducendo che la clientela non può formare oggetto di disposizione negoziale, che l’avviamento non sarebbe separabile dalla clientela e che lo studio professionale non è un’azienda; contestava inoltre la cessione della locazione e il rilievo attribuito alla collaborazione del ragioniere; 3) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e vizio di motivazione, denunciando una duplicazione del credito per la condanna al residuo prezzo, in presenza di un decreto ingiuntivo per L. 44.057.000 e di una procedura esecutiva relativa all’assegno di L. 6.000.000.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato infondati i primi due motivi: pur ribadendo che lo studio professionale non è di per sé un’azienda e che il rapporto professionale conserva carattere personale e fiduciario, ha stabilito che è valido e lecito il trasferimento oneroso dello studio nel suo complesso, compresi gli elementi materiali e immateriali e l’avviamento. La clientela non è trasferita in senso tecnico, perché occorre un nuovo incarico del cliente, ma il cedente può assumere obblighi positivi di promozione e presentazione e obblighi negativi di non concorrenza, diretti a favorire la prosecuzione dei rapporti con il professionista subentrante. La Corte ha ritenuto che la Corte d’appello avesse correttamente applicato tale principio sulla base dell’interpretazione della scrittura, che prevedeva il trasferimento dello studio, degli arredi, la collaborazione del ragioniere, l’intestazione della locazione e un adeguamento del prezzo in caso di diminuzione della fatturazione. Ha respinto anche il terzo motivo: non vi era extrapetizione, poiché la domanda riconvenzionale per il residuo prezzo era stata proposta in primo grado e ribadita in appello; le censure sulla violazione dell’art. 115 c.p.c. e sulla motivazione erano inammissibili, perché il ricorrente rinviava genericamente a documenti dei giudizi di merito senza indicarne adeguatamente la decisività né dimostrare l’identità tra i crediti azionati nelle altre procedure e quello oggetto della riconvenzionale. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate per la natura e la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • artt. 1322, 1325, 1346 e 1418 c.c.

    E’ lecitamente e validamente stipulato il contratto di trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale, comprensivo non solo di elementi materiali e degli arredi, ma anche della clientela, essendo configurabile, con riferimento a quest’ultima, non una cessione in senso tecnico (attesi il carattere personale e fiduciario del rapporto tra prestatore d’opera intellettuale e cliente e la necessità, quindi, del conferimento di un nuovo incarico dal cliente al cessionario), ma un complessivo impegno del cedente volto a favorire – attraverso l’assunzione di obblighi positivi di fare (mediante un’attività promozionale di presentazione e di canalizzazione) e negativi di non fare (quale il divieto di riprendere ad esercitare la medesima attività nello stesso luogo) – la prosecuzione del rapporto professionale tra i vecchi clienti ed il soggetto subentrante.

    L’autonomia negoziale consente il trasferimento oneroso di uno studio professionale, inclusi gli elementi immateriali e l’avviamento. La clientela non è ceduta tecnicamente: il cedente può però assumere obblighi di fare e di non fare finalizzati a favorire che i clienti conferiscano un nuovo incarico al professionista subentrante.

  • art. 2238 c.c.

    Benchè la linea discretiva tra studio professionale ed azienda sia netta e trovi un radicamento nell’art. 2238 c.c., (ai cui sensi il professionista intellettuale diventa imprenditore solo in quanto svolga un’ulteriore attività, diversa da quella intellettuale e definibile, in sè considerata, come attività d’impresa : ulteriore attività rispetto alla quale l’esercizio della professione si ponga quale semplice elemento), e quantunque nelle professioni liberali la clientela, fondata com’è sulla fiducia personale, non abbia modo di collegarsi ad un substrato oggettivo, non v’è dubbio che gli studi professionali presentino molte analogie con l’azienda e che, nella prassi, questa vicinanza tenda ad accentuarsi.

    Lo studio professionale non coincide ordinariamente con un’azienda, poiché l’attività personale del professionista resta centrale; ciò non impedisce che possa essere validamente trasferito come complesso organizzato di elementi materiali e immateriali.

  • art. 2112 c.c.

    In forza del rinvio contenuto nel citato art. 2238 c.c., comma 2, la disposizione che prevede la continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario e la conservazione in capo al lavoratore di tutti i diritti che ne derivano si applica non solo in caso di trasferimento di azienda, ma anche nell’ipotesi in cui venga ceduto uno studio di un professionista che – pur non essendo imprenditore, e pur essendo titolare di uno studio professionale che non è qualificabile come azienda – impieghi sostituti ed ausiliari.

    In forza del rinvio previsto dall’art. 2238, comma 2, c.c., la disciplina dell’art. 2112 c.c. può applicarsi anche alla cessione di uno studio professionale non qualificabile come azienda, se il professionista si avvale di sostituti e ausiliari.

  • art. 112 c.p.c.

    Non sussiste il vizio di extrapetizione, giacchè risulta dagli atti che il S., costituendosi in giudizio in primo grado, ha proposto domanda riconvenzionale per il pagamento del residuo prezzo, e che tale pretesa creditoria, per l’importo di Euro 25.822,84, è stata ribadita tra i motivi di gravame.

    Non sussiste ultrapetizione quando la condanna al pagamento del residuo prezzo corrisponde a una domanda riconvenzionale proposta in primo grado e reiterata in appello.

  • art. 115 c.p.c.

    Sono inammissibili tanto la deduzione del vizio di violazione dell’art. 115 c.p.c., quanto la prospettazione del vizio di motivazione, perchè con esse il ricorrente si limita a rinviare a produzioni documentali effettuate nei gradi di merito, senza neppure fornire elementi sufficienti, idonei ad indicare le ragioni del loro carattere decisivo, non constando, dalla sola lettura del ricorso, l’identità tra i titoli creditori azionati in via monitoria o con la procedura esecutiva immobiliare e quelli fatti valere con la domanda riconvenzionale.

    La censura sulla valutazione delle prove documentali è inammissibile se il ricorrente si limita a rinviare genericamente a documenti dei gradi di merito senza indicarne in modo sufficiente la decisività e senza rendere verificabile la dedotta identità dei crediti.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    A questo principio si è attenuta la Corte territoriale, dopo avere accertato, con congruo e logico apprezzamento dei dati documentali, che, con la scrittura privata in data (OMISSIS), il S. – titolare di uno studio di fiscalista con un volume d’incasso annuo di L. 100.000.000 circa – ha trasferito al rag. C., per il complessivo prezzo di L. 120.000.000 da corrispondersi ratealmente, detto studio, con l’arredamento completo analiticamente inventariato e con tutto quanto esisteva in esso per l’esercizio della medesima attività espletata dal cedente, prevedendosi non solo la continuazione della prestazione della collaborazione da parte del rag. R., ma anche l’obbligo del S. di ottenere dal proprietario l’intestazione del contratto di locazione direttamente in capo al cessionario e, in caso di “decremento della fatturazione dello studio”, la diminuzione del prezzo “nella misura proporzionale al decremento registrato”.

    La Corte ha ritenuto congrua e logica l’interpretazione della scrittura compiuta dai giudici di merito, che aveva individuato come oggetto del negozio il trasferimento dello studio nel suo complesso, sulla base delle clausole e degli elementi documentali considerati.

Massime di principio

  • È valido e lecito il contratto oneroso con cui viene trasferito uno studio professionale nel suo complesso, comprensivo di arredi, beni strumentali, rapporti contrattuali e avviamento, anche quando lo studio non costituisca un’azienda in senso tecnico.
  • La clientela dello studio professionale non è trasferibile in senso tecnico, poiché il rapporto con il cliente è personale e fiduciario e richiede un nuovo incarico al professionista subentrante; il cedente può tuttavia assumere obblighi positivi di presentazione e canalizzazione e obblighi negativi di non concorrenza, diretti a favorire la prosecuzione dei rapporti.
  • Lo studio professionale non è di per sé un’azienda: la qualificazione dipende dalla prevalenza del fattore organizzativo rispetto all’attività personale del professionista. La mancanza di tale prevalenza non esclude la validità del trasferimento negoziale dello studio come complesso di elementi organizzati.
  • Non è ultrapetizione la condanna al pagamento di un residuo prezzo quando la domanda riconvenzionale corrispondente è stata proposta in primo grado e ribadita in appello.
  • La censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. o di vizio motivazionale riferita a documenti dei gradi di merito è inammissibile se il ricorso si limita a richiamarli senza illustrarne la decisività e senza consentire di verificare il fatto controverso dedotto.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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