Cassazione Civile, Ordinanza n. 7074/2011 del 28/03/2011
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Il condomino aveva chiesto l’annullamento di una deliberazione assembleare che stabiliva che la chiave di accesso al lastrico solare comune fosse custodita dal portiere e che i condomini potessero rivolgersi a quest’ultimo in caso di necessità. Il giudice adito aveva declinato la propria competenza, ritenendo competente per materia il Giudice di pace ai sensi dell’art. 7, terzo comma, c.p.c., perché la controversia riguardava le modalità di uso di un servizio condominiale. Il condomino ha contestato tale decisione sostenendo che la ragione dedotta a fondamento dell’impugnazione era un vizio formale, consistente nella mancata preventiva indicazione dell’argomento nell’ordine del giorno comunicato con gli avvisi di convocazione; perciò, secondo il ricorrente, la competenza avrebbe dovuto determinarsi in base al valore e spettare al Tribunale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e dichiarato competente il Giudice di pace di Roma. Ai fini della competenza per materia prevista dall’art. 7, terzo comma, n. 2, c.p.c., rileva l’oggetto della deliberazione impugnata e la natura delle situazioni soggettive su cui essa incide, non le ragioni, anche formali, addotte per contestarne la legittimità. Poiché la deliberazione riguardava le modalità di esercizio del diritto di accesso al lastrico comune, e non la sussistenza o l’estensione di un diritto dei condomini, la controversia rientrava nella competenza per materia del Giudice di pace. Il processo deve essere riassunto davanti a tale giudice entro il termine di legge; la regolazione delle spese del giudizio di cassazione è rimessa al giudice di merito.
Norme richiamate
art. 7, terzo comma, n. 2, c.p.c.
Il collegio ribadisce che è all’oggetto della impugnata deliberazione condominiale, e non anche alle addotte ragioni di illegittimità (quand’anche di ordine formale), che deve aversi riguardosi fini della determinazione della competenza per materia ex art. 7 c.p.c., comma 3, n. 2, al riguardo assumendo rilievo, ai fini dell’individuazione del petitum sostanziale, la natura delle situazioni soggettive su cui specificamente incide l’atto impugnato.
La competenza per materia va individuata considerando il contenuto sostanziale della deliberazione impugnata e le situazioni soggettive da essa incise, non la specifica ragione di illegittimità dedotta dall’attore, anche se di natura formale.
Massime di principio
- Nelle impugnazioni di deliberazioni condominiali, la competenza per materia si determina in base all’oggetto del deliberato e al petitum sostanziale, individuato considerando la natura delle situazioni soggettive su cui l’atto incide.
- La competenza non cambia per il fatto che l’impugnazione sia fondata su vizi formali della convocazione o dell’ordine del giorno: se l’oggetto della deliberazione attiene alle modalità di uso di un servizio condominiale, resta applicabile la competenza per materia prevista dall’art. 7, terzo comma, n. 2, c.p.c.
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